Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22404 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22404 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LANZO PIETRO ANTONIO nato il 11/06/1950 a FRAGAGNANO

avverso la sentenza del 08/01/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 08/01/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE DI PESARO – SEZ.DIST. di FANO, in data
28/01/2011, nei confronti di LANZO PIETRO ANTONIO in relazione al reato di cui agli artt. 56/640
c.p. ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge per la
revoca asseritamente illegittima di un testimone, disposta in primo grado.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la
un teste indicato nella propria lista, e non indicando compiutamente neanche le circostanze in
ipotesi decisive nell’ottica difensiva che dovevano asseritamente emergere dall’esame.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

motivazione della Corte di appello (f. 6 s.), trascurando inoltre di considerare che non si trattava di

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