Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22401 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22401 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LISO RICCARDO nato il 14/07/1978 a SPINAZZOLA

avverso la sentenza del 11/09/2015 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 11/09/2015, confermava quanto all’affermazione
di responsabilità la condanna pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI, in data
12/02/2015, nei confronti di LISO RICCARDO in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p. ed altri,
riducendo la pena.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento al bilanciamento tra circostanze concorrenti ed alla determinazione della pena.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la
doglianza, ovvero gli elementi in ipotesi non considerati o mal considerati.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora
non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia
limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U,
n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
La pena è gia stata incisivamente ridotta in termini estremamente benevoli, tenuto conto del fatto
che l’imputato rispondeva di ben tre gravi reati.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso I 16/05/2016

motivazione della Corte di appello, non indicando compiutamente neanche le specifiche ragioni di

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