Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22400 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22400 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FABUREH LAMIN nato il 25/10/1993 a JURUNKU
avverso la sentenza del 17/06/2015 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 17/06/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CUNEO, in data 24/12/2014, nei confronti
di FABUREH LAMIN in relazione ai reati di cui agli artt. 628 e 582, 585 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ed al diniego delle attenuanti
generiche.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la
doglianza, ovvero gli elementi in ipotesi non considerati o mal considerati; peraltro, la Corte di
appello ha incensurabilmente valorizzato a fondamento delle contestate statuizioni rispettivamente,
la minaccia con il coltello e la violenza adoperata (scaraventandola in terra) in danno della p.o.,
nonché la estrema garvità dei fatti e la negativa personalità dell’imputato, peraltro gravato da un
precedente per evasione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
motivazione della Corte di appello, non indicando compiutamente neanche le specifiche ragioni di