Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2240 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2240 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NAOUAJI HICHAM N. II? 20/07/1984
4.1.60,1 U024
avverso la sentenza n. 46*-20 -I-2 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
11/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 16/11/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1.11 Gup del Tribunale di Verona, con sentenza emessa 1’11/05/2012, ex art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Naouaji Hicham – imputato del
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti – la
pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.

2. L’ interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

all’art. 129 cod. proc. pen.
3. Le censure dedotte nel ricorso ono del tutto generiche e comunque
Su.4,
manifestamente infondate. Il
tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Naouaji
Hicham con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore

Il Pr sidente

legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alle condizioni di cui

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