Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 224 del 14/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 224 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BLASI SALVO ARTURO nato il 21/02/1996

avverso la ordinanza n. 4368/2016 in data 07/09/2016 del Tribunale di Napoli in
funzione di giudice del riesame;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
PERLA LORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 14/12/2016

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 21 luglio 2016, il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Napoli applicava a Blasi Si ra(vo Arturo (indagato
per i reati di cui agli articoli: a) 110, 628, comma 1 e c hmma 3 n.1 cod.pen.
perché, in concorso con Espositore Luigi, per procurarsi un ingiusto profitto,
mediante violenza consistita nel colpire Anusca Daniel con calci e pungi
procurandogli gravi lesioni, si impossessava di due cellulari e di un portafogli
contenente documenti e duecento euro, sottraendoli ad Anusca Daniel; b)110,

Luigi, per procurarsi un ingiusto profitto, al fine di commettere il reato di cui al
capo che precede, cagionava ad Anusca Daniel lesioni personali giudicate
guaribili in quaranta giorni) la misura cautelare degli arresti domiciliari.
1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di Blasi,
chiedendone l’annullamento. Al riguardo, deduce, quale primo motivo, manifesta
illogicità della motivazione: a) in ordine alla asserita sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza; b) in ordine alla parte in cui il tribunale aveva ritenuto attendibili
le dichiarazioni accusatorie di Anusca Daniel pur in presenza di macroscopiche
contraddizioni sia interne al racconto che in relazione alle dichiarazioni del teste
Santaniello; c) per avere il Tribunale superato l’evidente contrasto tra quanto
dichiarato dalla presunta parte offesa e quanto dichiarato dall’unico soggetto
presente ai fatti (peraltro indicato dalla stessa persona offesa quale proprio
soccorritore); d) travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni di
Santaniello Antonio che confermavano la versione dell’indagato resa in sede di
interrogatorio; la contestazione elevata al ricorrente si basava solo sulle
dichiarazioni rese della persona offesa Anusca Daniel, che erano contraddette
dall’unico soggetto escusso nel corso delle indagini preliminari ed erano
contraddittorie tra loro (in particolare sull’altezza di Blasi; sulla omessa
partecipazione di Anusca ad una cena con Espositore e Blasi, di cui riferiva
Santaniello; sul tentativo di Santaniello di bloccare il suo aggressore, mentre
Santaniello riferiva solo di una lite tra Espositore e Anusca, senza alcun
riferimento al coinvolgimento di Blasi).
Inoltre, era stato omesso di evidenziare che Espositore, nel corso
dell’interrogatorio di garanzia, più volte aveva dichiarato di non ricordare se Blasi
avesse o meno partecipato alla lite.
1.2 Il difensore eccepisce inoltre l’inosservanza di norme processuali per esser
stato eseguita formale individuazione di persona in assenza dell’interprete di
lingua rumena nominato in violazione degli artt. 361 e 90 bis cod.proc.pen.; la
nullità dell’atto di nomina dell’interprete per essere stato nominato quale
ausiliario di P.G. Anusca Cristian George, prossimo congiunto della persona

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582, in riferimento all’art.576 n.1 cod.pen. perché, in concorso con Espositore

offesa in violazione degli artt. 144 lett. d) e 199 cod.proc.pen.; dopo aver
acquisito le iniziali dichiarazioni della persona offesa (in particolare le sommarie
informazioni e la denuncia querela),solo in data successiva gli inquirenti avevano
ritenuto necessario provvedere alla nomina di un interprete, avendo constatato
la difficoltà di Anusca Daniel di comprendere ed esprimersi in maniera chiara in
lingua italiana, per cui le dichiarazioni rese e l’individuazione fotografica
effettuata da Anusca in assenza di un interprete dovevano ritenersi inutilizzabili.
Inoltre era stato nominato interprete una persona che era presumibilmente un

nella stessa via di Ischia), in violazione pertanto dell’art.144 lettd) che prevede
che non possa prestare l’ufficio di interprete chi abbia facoltà di astenersi dal
testimoniare.
1.3 Ulteriore motivo di ricorso è la ritenuta sussistenza del pericolo di
reiterazione del reato fondata esclusivamente sulla gravità del fatto contestato e
non su dati relativi alla personalità dell’indagato, che non avrebbero consentito
l’applicazione della misura, posto che Blasi non presentava alcun precedente
penale per rapina o reati della stessa indole, eccetto un perdono giudiziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1 Sul primo motivo di ricorso, il Tribunale ha evidenziato come non siano
emersi, né siano stati dedotti, motivi per ritenere calunniatorie le dichiarazioni
rese da Anusca, che si presentano particolareggiate, lineari e prive di
contraddizioni; sulle eccepite contraddizioni delle stesse con quanto dichiarato da
Santaniello, il Tribunale ha osservato come quest’ultimo confermi la colluttazione
tra Espositore e Anusca e che ben potrebbe Santaniello non essersi accorto che
nel corso della stessa ad Anusca fossero stati sottratti i cellulari e il portafoglio;
la partecipazione di Blasi alla rapina emerge anche dalle dichiarazioni del
coindagato Espositore, il quale ha risposto affermativamente alla domanda del
giudice per le indagini preliminari alla domanda se anche Blasi “avesse dato le
botte”, (con ciò smentendo parzialmente la versione di Santaniello secondo cui la
colluttazione sarebbe stata solo tra Espositore e Anusca), per cui il particolare
della partecipazione di Anusca ad una cena precedente ai fatti diventa del tutto
irrilevante; a ciò si deve aggiungere che il racconto di Anusca secondo cui Blasi
gli sarebbe saltato sulla gamba è compatibile con i referti medici in atti, che
confermano la frattura della gamba sinistra di Anusca; il Tribunale risulta
pertanto avere correttamente apprezzato gli elementi da cui ha tratto la
sussistenza dei gravi indizi.
Su tali aspetti, messi in evidenza dal Tribunale del Riesame, il ricorrente non si
confronta, limitandosi a riproporre le censure già avanzate, senza rispondere in

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congiunto della persona offesa (visto che aveva lo stesso cognome e che abitava

alcun modo alle osservazioni formulate dal Tribunale sui punti già oggetto di
censura; il ricorso è pertanto generico, in quanto riproduttivo di censure di
merito alle quali l’ordinanza impugnata ha fornito risposta esauriente e del tutto
immune da vizi logici e giuridici.
Si deve poi osservare come in tema di misure cautelari personali, allorché
sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del
provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di

che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto
delle ragioni che l’hanno indotto o meno ad affermare la gravità del quadro
indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica
e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie
(ex multis vedi Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460).
2.2

Sulla censura di inutilizzabilità delle dichiarazioni iniziali e della

ricognizione fotografica effettuata dalla persona offesa in quanto priva di
interprete, si deve osservare come il Tribunale abbia, con motivazione coerente e
scevra da vizi logici, argomentato c=53, la mancanza dell’interprete non abbia
inciso sulla genuinità delle dichiarazioni e della ricognizione, evidenziando come
“VAnusca ha chiaramente dimostrato, nei verbali di assunzione a sommarie
informazioni, e in particolare in quello del 3 giugno 2016, di conoscere la lingua
italiana, seppure non in modo così esatto, ciò che, se da un lato ha giustificato la
nomina dell’interprete in relazione a un atto maggiormente complesso come
quello del 4 giugno 2016, dall’altro non lascia dubitare dell’esattezza del
riconoscimento di persona effettuato 1 1 11 giugno 2016 e delle scarne
dichiarazioni rese nella medesima circostanza.”
Relativamente alla eccepita nullità di nomina dell’interprete per essere lo
stesso un congiunto della persona offesa, come già messo in evidenza dal
Tribunale del Riesame, oltre a non esservi prova del rapporto di parentela, la
disposizione dell’art. 144 lett. d) (e dettata al fine di garantire la fedeltà
dell’interprete alle informazioni assunte per la traduzione, fedeltà che potrebbe
venire meno nel caso che l’interprete dovesse tradurre dichiarazioni
pregiudizievoli per l’imputato suo prossimo congiunto; ben diverso è il caso in cui
l’interprete sia prossimo congiunto della persona offesa, in quanto nessun
pregiudizio potrebbe derivare al b stessa.
2.3. Analogamente manifestamente infondate sono le questioni dedotte con
riferimento alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. In particolare, il
Tribunale, ai fini del pericolo di reiterazione dei reti, risulta avere coerentemente

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verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti

valorizzato per un verso la gravità dei reati per cui si procede (trattasi di rapina
commessa con modalità estremamente violente, che rivelano quindi una
predisposizione non elementare al delitto), aggiungendo che i fatti sono stati
commessi da Blasi contravvenendo al provvedimento del Questore di Napoli
notificato il 6 febbraio 2015 di allontanamento dell’isola di Ischia con divieto di
farvi ritorno per tre anni e che il precedente per il reato di furto, per il quale Blasi
ha ottenuto il perdono giudiziale, conferma il giudizio di personalità
negativamente connotata, tutte circostanze che rendono assai concreto ed

compiere ulteriori delitti contro il patrimonio.
In conclusione, il Tribunale risulta avere individuato in modo specifico e
dettagliato gli elementi concludenti atti a cogliere l’attualità e la concretezza del
pericolo di reiterazione criminosa.
3.11 ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle
spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di C 1.500,00 così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 14/12/2016
Il consigliere estensore
Giuseppe Coscioni

Il Presidente
Matilde Cammino

attuale il pericolo che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione per

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