Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22397 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22397 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

Data Udienza: 16/05/2016

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LIGAS MIRKO nato il 23/10/1984 a CAGLIARI
COCCO CARLO nato il 13/01/1985

avverso la sentenza del 22/09/2015 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CAGLIARI, con sentenza in data 22/09/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CAGLIARI, in data 09/07/2014, nei
confronti di LIGAS MIRKO, COCCO CARLO, in relazione al reato, contestato in concorso, di cui ali’
art. 648 C.P.
Propongono ricorso per cassazione congiuntamente gli imputati, deducendo il seguente motivo:
vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta qualificazione giuridica dei fatti accertati.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la
contestata statuizione il rinvenimento del veicolo de quo in disponibilità degli imputati a quasi 36
ore dal furto ed in località distante dal luogo del furto stesso, oltre che la estrema genericità delle
dichiarazioni confessorie (f. 4), rese inoltre oltre cinque anni dopo il fatto.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

motivazione della Corte di appello, che ha incensurabilmente valorizzato a fondamento della

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