Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22393 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22393 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FADIL SALAH nato il 01/01/1984

avverso la sentenza del 06/11/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 06/11/2015, confermava quanto
all’affermazione di responsabilità la condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data
31/03/2014, nei confronti di FADIL SALAH in relazione al reato di cui all’art. 648 c.p., riducendo la
pena pecuniaria.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la
doglianza, ovvero gli elementi in ipotesi non considerati o mal considerati; il diniego delle
attenuanti generiche è stato, peraltro, motivato incensurabilmente dalla Corte di appello in
considerazione dell’assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, dei precedenti e
del rinvenimento in disponibilità dell’imputato anche di un’arma con matricola abrasa.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

motivazione della Corte di appello, non indicando compiutamente neanche le specifiche ragioni di

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