Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22391 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22391 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARROCCO ANTONY nato il 20/11/1989 a RIMINI
avverso la sentenza del 18/09/2015 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATUO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 18/09/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI, in data
03/12/2014, nei confronti di MARROCCO ANTONY in relazione al reato di cui agli artt. 628 e 582,
585 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato e alla sussistenza delle aggravanti contestate.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la
gli elementi in ipotesi non considerati o mal considerati.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 6/05/2016
motivazione della Corte di appello, non indicando neanche le specifiche ragioni di doglianza, ovvero