Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2239 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2239 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Posillipo Maria Rosaria, nata a Marcianise il 9.11.74
imputata art. 22 d.lgs 626/94
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C. V., sez. dist. Marcianise
del 27.10.10
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Premesso che la ricorrente è stata ritenuta responsabile di violazione degli artt. 22 d.lgs
626/94 e 342 D.P.R. 462/01;
Rilevato che, contro tale decisione, è stato proposto appello che, però, è stato
convertito in ricorso stante la non appellabilità (art. 593 co. 3 c.p.p.) di questo tipo di sentenza;
Constatato che il gravame è stato avanzato da difensore non abilitato
(perché non iscritto
nel prescritto albo speciale ex art. 613 c.p.p.);
Considerato che ciò dà luogo ad una causa di inammissibilità preliminarmente
assorbente rispetto ai restanti motivi di ricorso;
Data Udienza: 16/11/2012
Osservato che, alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della
somma di 1000 C;
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il residente
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di C 1000 a favore della Cassa delle Ammende