Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22389 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22389 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

Data Udienza: 16/05/2016

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MALVESTITI DARIO nato il 05/03/1969 a MILANO

avverso la sentenza del 21/10/2015 del TRIBUNALE di NOVARA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

,

RITENUTO IN FATTO E IN

DiRrno

Il TRIBUNALE di NOVARA, con sentenza in data 21/10/2015, applicava nei confronti di MALVESTITI
DARIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’ art. 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al bilanciamento tra circostanze concorrenti, alla recidiva ed
all’entità della pena.
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità (in difetto delléindicazione di
elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e, comunque,
manifestamente infondato, atteso che il giudice, neRapplicare la pena concordata, si è adeguato
correttamente comparate circostanze concorrenti nonché la congruità del trattamento sanzionatorio
dalle stesse parti proposto. Deve, in proposito, rilevarsi che, per consolidato orientamento di questa
Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28 novembre
2013, dep. 6 febbraio 2014, in motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena
concordata – e stimata corretta dal giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità,
al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di
specie.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

all’accordo intervenuto tra le parti, ritenendo motivatamente la configurabilità delle configurate e

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