Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22388 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22388 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

Data Udienza: 16/05/2016

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIZZARRI ALFREDO nato il 12/04/1955 a BELLANTE

avverso la sentenza del 08/10/2015 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

n,

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 08/10/2015, confermava la condanna
alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LARINO, in data 24/10/2013, nei
confronti di BIZZARRI ALFREDO in relazione al reato di cui all’ art. 641 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla fissazione di udienza in primo grado a seguito della soppressione del tribunale di
Lanciano ed alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la
a seguito della soppressione del Tribunale di Lanciano costituivano oggetto di una cogente e
conoscibile disposizione di legge; del tutto generiche sono le doglianze inerenti all’affermazione di
responsabilità, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello ha all’uopo valorizzato le acquisite
risultanze (f. 5).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 1/05/2016

motivazione della Corte di appello, che ha incensurabilmente evidenziato che le modalità del rinvio

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