Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22387 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22387 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAGGEGI SERAFINO nato il 17/07/1973 a PALERMO

avverso la sentenza del 20/10/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 20/10/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 02/07/2013, nei confronti di CAGGEGI
SERAFINO confermava la condanna in relazione a due ipotesi di reato di cui all’art. 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile; difatti, a fronte di una puntuale motivazione della sentenza impugnata
che fa riferimento ai gravi e plurimi precedenti penali dell’imputato, è privo della specificità,
prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha
stabilito che «La mancanza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581
cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad
introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la
possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n.
5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

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