Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22386 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22386 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCALIA SALVATORE nato il 22/11/1974 a PALERMO

avverso la sentenza del 20/10/2015 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 20/10/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di PALERMO, in data 21/01/2015, nei
confronti di SCALIA SALVATORE in relazione al reato di cui all’ art. 628 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena
di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli
privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che
sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare
i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché

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