Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22385 del 16/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22385 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ORLANDO SALVATORE BRYAN nato il 03/09/1993 a SIRACUSA

avverso la sentenza del 23/06/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 23/06/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, in data 24/09/2014, nei
confronti di ORLANDO SALVATORE BRYAN in relazione al reato di cui all’ art. 628 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche e
dell’attenuante del danno di particolare tenuità.
Il ricorso è inammissibile; difatti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in
affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il
diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Con riferimento all’attenuante del danno di particolare tenuità, i
motivi di appello, così come esposti in sentenza e non contestati dal ricorrente, non fanno
riferimento a tale richiesta difensiva.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA