Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22384 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22384 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI GIROLAMO GIOVANNI ROCCO nato il 07/05/1984 a MESSINA

avverso la sentenza del 16/03/2015 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 16/03/2015, confermava la condanna
pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 24/09/2009, nei confronti di DI GIROLAMO
GIOVANNI ROCCO in relazione al reato di cui all art. 628 c.p. (più grave) ed altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile; difatti è privo della specificità, prescritta dalléart. 581, lett. c), in
relazione alléart 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace,
Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si dà atto
delle risultanze istruttorie che hanno condotto alléaffermazione di penale responsabilità
dell’imputato in ordine ai reati allo stesso ascritti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di

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