Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22382 del 16/05/2016


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 22382 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRONTINI MASSIMILIANO nato il 28/02/1971 a BUSTO ARSIZIO

avverso la sentenza del 11/11/2013 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il/La CORTE APPELLO di ANCONA, con sentenza in data 11/11/2013, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ANCONA, in data 31/01/2012, nei confronti
di FRONTINI MASSIMILIANO in relazione al reato di cui all’ art. 640 CP

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 609 comma 2 cod.
dalla legge come reato. La pena, sulla base del calcolo effettuato dal primo giudice, deve essere
rideterminata nella misura di mesi nove di reclusione ed euro 400,00.
Per il resto ricorso è inammissibile; difatti è privo della specificità, prescritta dall’art. 581, lett. c), in
relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello
della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace,
Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si dà atto che
la pena è stata determinata alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 485 cod. pen.,
perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato e ridetermina la relativa pena in mesi nove
di reclusione ed euro 400,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 16/05/2016

proc. pen., limitatamente al reato di cui all’art. 485 cod. pen., in quanto il fatto non è più previsto

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