Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22381 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22381 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAZUASHVILI NIKOLOZ nato il 18/11/1985
avverso la sentenza del 22/09/2015 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 22/09/2015, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 12/03/2015, nei confronti di
LAZUASHVILI NIKOLOZ in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione
giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile; difatti è privo della specificità, prescritta dalléart. 581, lett. c), in
relazione alléart 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza
della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace,
Rv. 207648). Viceversa nella sentenza, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si dà atto
delle risultanze istruttorie che hanno condotto all’affermazione di penale responsabilità
dell’imputatO in ordine al reato alla stesso ascritto così come qualificato in imputazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello