Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22380 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22380 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MAURO ANDREA LUCA nato il 15/03/1982 a CATANIA
avverso la sentenza del 06/11/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 06/11/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di CATANIA, in data 08/07/2015, nei
confronti di DI MAURO ANDREA LUCA in relazione al reato di cui ali’ art. 628 c.p. (piuù grave) ed
altro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla responsabilità dell’imputato ed alla pena irrogata.
Il ricorso è inammissibile; difatti viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più
favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune
da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, léesistenza di un logico apparato
argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con
riferimento alla responsabilità delléimputato in ordine ai fatti ascrittogli ed alla qualificazione
giuridica degli stessi nonché con riguardo alla pena irrogata.
Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. U n. 12 del
31/5/2000, Rv. 216260; Sez.. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una