Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22379 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22379 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA NAVE ROCCO nato il 15/06/1970 a PALERMO
avverso la sentenza del 20/10/2015 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 20/10/2015, dichiarava inammissibile
l’appello proposto da La Nave Rocco avverso la sentenza del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, in data
28/06/2013, in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria, in data 26 aprile 2016, con la quale rileva il
difetto assoluto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile; difatti, a fronte di una sentenza che, in accoglimento dell’appello, ha
allèart 591 lett. c) c.p.p.; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di
impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della
specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed
a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa
dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
motivatamente ridotto la pena, è privo della specificità, prescritta dalléart. 581, lett. c), in relazione