Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22374 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22374 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALMIERI VINCENZO nato il 27/04/1942 a ACATE

avverso la sentenza del 26/11/2015 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
RAGUSA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSA, con sentenza in data 26/11/2015, applicava nei
confronti di PALMIERI VINCENZO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al
reato di cui ali art. 648 c.p. (più grave) ed altri.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla ritenuta
recidiva.
Il ricorso è inammissibile; difatti per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di
recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in
giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di
determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. Inoltre, la
sentenza di “patteggiamento” non impone al giudice una specifica motivazione sull’esclusione
dell’operatività della recidiva e del conseguente aumento di pena, in quanto la ratifica dell’accordo
presuppone che egli abbia effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita
dalle parti (Sez. 6, n. 5027 del 02/02/2012, Pg in proc. Filippi, Rv. 251791)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal

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