Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22371 del 08/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22371 Anno 2013
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
TORRACO SALVATORE nato il 07/10/1964, avverso la sentenza del
11/04/2012 della Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Carmine Stabile che ha
concluso per il rigetto.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza in data 11/04/2012, la Corte di Appello di Torino in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 19/07/2011 dal
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città assolveva TORRACO Salvatore dal reato sub a (art. 55/9 dlgvo
231/2007), e, per l’effetto, relativamente al reato di ricettazione di cui
al capo b) della rubrica, che confermava, rideterminava la pena,
concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, in
anni uno, mesi dieci di reclusione ed C 800,00 di multa.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo

ECCESSIVITÀ

Data Udienza: 08/05/2013

DELLA PENA

anche sotto il profilo della mancata esclusione della recidiva

non emergendo «una presunzione di pericolosità sociale del prevenuto».
3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
In punto di diritto, va premesso che, secondo la costante
rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur
richiedendo l’assolvimento di un onere motivazionale, non impone al
giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest’ultima
essere anche implicita»:

Cass. 40218/2012 Rv. 254341; Cass.

22038/2010 Rv. 247634: Cass. 5542/1979 Rv. 145166.
Nella fattispecie, la Corte ha sì concesso le attenuanti generiche
– in considerazione della non particolare gravità del fatto – ma ha anche
specificato che l’imputato risulta gravato «da gravi precedenti penali»
condividendo, quindi, il giudizio particolarmente severo espresso dal
primo giudice (pag. 4 sentenza di primo grado): tanto basta per ritenere
assolto l’obbligo della motivazione avendo la Corte negato l’esclusione
della recidiva basandosi sulla negativa personalità dell’imputato sicché
non è ravvisabile alcuna contraddizione con la concessione delle
attenuanti generiche che – come nella fattispecie possono essere
concesse anche per motivi diversi dalla personalità del reo.
In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi ed il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA
il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 08/05/2013
PRESIDENTE
(Do
IL CONSIGLIE

asucci)

giurisprudenza di questa Corte di legittimità che qui va ribadita, «il

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