Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2237 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2237 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
l) CASTELLARI GABRIELE N. IL 24/06/1967
avverso la sentenza n. 1856/2011 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

OSSERVA
1. Con sentenza del 30.3.2012 il Tribunale di Reggio Emilio, in composizione
monocratica, applicava a Castellari Gabriele, ritenuta la diminuente per la scelta del
rito, la pena concordata cx art.444 c.p.p. di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro
12.000,00 di multa per il reato di cui all’art.73 DPR 309/90.
Propone ricorso per cessazione il Castellari, denunciando la violazione di legge ed il
difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche e del beneficio della sospensione della pena.
2. Il ricorso è generico e manifestamente infondato.
2.1. L’applicazione della pena su richiesta delle parti é un meccanismo processuale in
virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza• di circostanze, sulla
comparazione delle stesse, sull’entità della pena, su eventuali benefici. Da parte sua il
giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e
la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerga in
modo evidente una della cause dì non punibilità previste dall’art.129 c.p.p.
Quanto alla congruità della pena, secondo la giurisprudenza di questa Corte “In
mancanza di elementi macroscopicamente rivelatori di incongruit& per eccesso o per
difetto, il giudizio in ordine alla ritenuta congruità della pena patteggiata nei limiti di
cui all’art.27 comma terzo Costituzione può dirsi adeguatamente motivato, quando il
giudice si limiti ad esplicitare la propria valutazione in tal senso, allorchè risulti dal
contesto dell’intera decisione che, nella valutazione complessiva, egli ha tenuto
presenti quegli elementi che possono assumere rilevanza determinante, come le
circostanze del reato e la condizione personale dell’imputato” (cfr.Cass.sez.6, ord,
n.549 dell’11.2.1994).
Il &IP, polk che il concordato non prevedeva il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, ha effettuato il controllo richiesto ed ha ritenuto congrua la
pena concordata tra le parti “in relazione agli indici di cui all’art.133 c.p. ed adeguata
alle esigenze retributive e social preventive del caso’.
Neppure il beneficio della sospensione della pena era previsto dall’accordo tra le parti
(beneficio peraltro non concedibile in rapporto all’entità della pena concordata).
2.2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1.500,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla cassa delle ammende della somma di curo 1.500,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
DEPOSITATA

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