Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22369 del 23/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 22369 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) Palumbo Claudio nato a Torre Annunziata il 12/12/1971
2) Palumbo Raffaele nato a Torre Annunziata il 8/2/1960
avverso la sentenza del 4/10/2012 della Corte d’Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 4/10/2012 la Corte d’Appello di Milano

confermava la sentenza del Tribunale di Lodi del 6/7/2006 con la quale
Palumbo Claudio e Palumbo Raffaele sono stati condannati alla pena di anni
quattro di reclusione ed C 1.500,00 di multa ciascuno per il reato di cui agli
artt. 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.
1.1.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d’appello

in punto di riconosciuta responsabilità degli imputati in ordine al reato loro

1

Data Udienza: 23/04/2013

ascritto ed in punto di trattamento sanzionatorio.
2.

Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati, per

mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di
gravame:
Palumbo Claudio
2.1. erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità della
motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
un’individuazione fotografica operata dai soggetti passivi del reato senza il
rispetto delle formalità previste dal codice di rito, dovendosi anche tenere
conto del mancato riconoscimento dell’imputato in dibattimento.
2.2. Carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.
pen., in relazione in relazione alla mancata applicazione del beneficio di cui
all’art. 442 comma 2 cod. proc. pen., avendo l’imputato nel corso dell’udienza
preliminare chiesto di definire il processo nelle forme del rito abbreviato.
Palumbo Raffaele
2.3. Manifesta contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla riconosciuta responsabilità
dell’imputato sulla base di un’individuazione fotografica operata dai soggetti
passivi del reato solo parzialmente positiva, dovendosi anche tenere conto
della ricognizione personale effettuata dai medesimi testimoni in dibattimento.
2.4. Carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc.
pen., in relazione in relazione alla mancata applicazione del beneficio di cui
all’art. 442 comma 2 cod. proc. pen., avendo l’imputato nel corso dell’udienza
preliminare chiesto di definire il processo nelle forme del rito abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato in relazione al primo motivo di ricorso proposto,
comune ad entrambi gli imputati. Difatti risulta affetta da contraddittorietà e
manifesta illogicità la sentenza impugnata, che conferma quella di primo
grado, nella parte in cui i giudici di merito, dopo avere ravvisato la necessità
di disporre una ricognizione personale, onde verificare che le persone
individuate dalle parti offese in fotografia come gli autori della rapina
corrispondessero effettivamente agli attuali imputati, atteso l’esito negativo
della prova, hanno affermato di potere spiegare il mancato riconoscimento
sulla base del tempo trascorso dal fatto. Viene da chiedersi, allora, quale era
la rilevanza del mezzo di prova disposto, essendo noto già preventivamente al

2

relazione alla riconosciuta responsabilità dell’imputato sulla base di

Tribunale che lo stesso doveva svolgersi a distanza di circa tre anni dal fatto
ed in un contesto tale da suscitare timore ed emozione nei soggetti chiamati
ad effettuare il riconoscimento. In tale senso deve essere censurata
l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che riconosce valore
probatorio prevalente ai verbali di individuazione fotografica acquisiti al
fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti rispetto alla
ricognizione personale effettuata nel corso del dibattimento sulla base della
certezza dell’esito di tale atto istruttorio, a nulla rileva l’esito negativo della
successiva ricognizione di persone, effettuata, indubbiamente, con modalità
improvvisate ed a distanza di tempo, quando anche i tratti somatici degli
imputati erano in parte mutati, tanto da risultare evidente allo stesso
tribunale». Trattasi, difatti, di affermazione che non può essere condivisa in
punto di diritto: se, da un lato, la costante giurisprudenza di questa Corte ha
ammesso l’uso in funzione probatoria del riconoscimento fotografico eseguito
dinanzi alla polizia giudiziaria, di propria iniziativa o su delega del p.m.,
ritenendo trattarsi di un accertamento di fatto utilizzabile in virtù dei principi
di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice
(sez. 2 n. 7530 del 25/3/1998, Rv. 210926; sez. 6 n. 25721 del 18/4/2003,
Rv. 225574; sez. 2 n. 245 del 28/10/2003, Rv. 227857); da un altro lato deve
evidenziarsi che l’individuazione fotografica, una volta acquisita al fascicolo
per il dibattimento, costituisce un mezzo di prova atipico ben diverso dalla
ricognizione personale disciplinata come prova tipica dagli artt. 213 e ss. cod.
proc. pen., dovendosi, altresì, escludere, in via di principio, una fungibilità ed
una equivalenza di effetti fra i suddetti mezzi di prova. In tale direzione,
pertanto, si presta ad essere censurata, sotto il profilo della violazione di
legge e del difetto di motivazione, l’attendibilità ed efficacia probatoria
riconosciuta in misura prevalente ai verbali di individuazione fotografica
effettuati dalle persone offese nelle indagini preliminari dinanzi alla polizia
giudiziaria rispetto alle ricognizioni di persona; quest’ultime, difatti,
rappresentano un mezzo di prova tipico previsto dal legislatore, destinato a
svolgersi nel contraddittorio fra le parti, sulla base di precise modalità, intese
come elementi di garanzia finalizzati ad assicurare l’attendibilità del risultato.
Ciò risulta espressamente dalla relazione al progetto preliminare al codice di
procedura penale laddove, nella consapevolezza dell’estrema delicatezza e
delle possibili insidie insite negli atti di riconoscimento, viene evidenziata la
necessità di pervenire ad una minuziosa regolamentazione delle attività

3

considerazione nel seguito riportata: « … a fronte del carattere di assoluta

preliminari alla ricognizione vera e propria, al fine di evitare esiti influenzati o
precostituiti.
Certo, sulla base del principio del libero convincimento del giudice,
anche l’esito negativo della ricognizione si presta ad essere superato in sede
dibattimentale, non essendo previsto, nell’ordinamento penale, il concetto di
prova legale; ma ove ricorra, come nel caso di specie, una discordanza fra gli
esiti della ricognizione personale ed i verbali di individuazioni fotografiche, per
alle regole fissate nell’art. 500 cod. proc. pen (sez. 4 n. 14855 del 27/2/2003,
Rv. 224371). Segnatamente premesso che, come già affermato da questa
Corte (sez. 2 n. 10388 del 25/9/1995, Rv. 202768), il regime delle
contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. è applicabile anche alla ricognizione,
la prevalenza probatoria dei verbali di individuazione fotografica sulla
ricognizione di persona potrà essere riconosciuta solo ove sia emerso, come
previsto dall’art. 500 comma 4 cod. proc. pen., che, sulla base di concreti
elementi, il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o
promessa di denaro o di altra utilità, con la finalità di condizionare l’esito
dell’atto ricognitivo. Difatti solo con tali modalità, attraverso il richiamato
meccanismo delle contestazioni, ai verbali di individuazione probatoria,
analogamente a quanto avviene in caso di dichiarazioni rese dai testimoni
nelle indagini preliminari e poi non confermate in dibattimento, potrà essere
riconosciuta efficacia probatoria risolutiva, nel senso, appunto, della
prevalenza del suddetto atto delle indagini preliminari rispetto alla
ricognizione di persona effettuata in dibattimento (sez. 2 n. 40405 del
10/6/2004, Rv. 230002; sez. 4 n. 8272 del 13/1/2011, Rv. 249659).
Il secondo motivo di ricorso pure proposto da entrambi gli imputati
attinente alla mancata applicazione della diminuente speciale di cui all’art.
442 comma 2 cod. proc. pen. deve intendersi assorbito nell’accoglimento del
primo motivo di ricorso comportante l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.
4. La sentenza impugnata deve essere, per le considerazioni sopra esposte,
annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano per il
nuovo giudizio. Al riguardo, in base a quanto previsto dall’art. 173, comma 2
disp. att. cod. proc. pen., il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente
principio di diritto: all’individuazione fotografica smentita da una successiva
ricognizione di persona operata dalla stessa persona non può attribuirsi
efficacia probatoria prevalente rispetto alla seconda, a meno che quest’ultima

4

riconoscere prevalente valore probatorio a questi ultimi si impone il ricorso

non risulti, sulla base di precisi elementi emersi nel corso del giudizio, effetto
di violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, così come
previsto nella disciplina delle contestazioni nell’esame testimoniale, applicabile
anche alla ricognizione di persona.
P.Q.M.

altra sezione.
Così deciso, il 23 aprile 2013
Il

sigliere estensore

Il Presidente

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA