Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22369 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22369 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SICILIANI DANILO nato il 29/01/1991 a BARI

avverso la sentenza del 27/11/2014 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

-t

La CORTE APPELLO di BARI, con sentenza in data 27/11/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di BARI, in data 27/05/2013, nei confronti di SICILIANI
DANILO, riduceva la pena e confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 628 c.p (più
grave) ed altri.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla quantificazione della pena.
Il ricorso è inammissibile; difatti è privo della specificità, prescritta dallé.art. 581, lett. c), in
relazione allaart 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo questa Corte ha stabilito che «La mancanza
della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una
pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità» (Sez. 1 n. 5044 del 22/4/1997, Pace,
Rv. 207648).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello

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