Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22365 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22365 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALLALOUCHE ABDELHAFID nato il 11/05/1969
avverso la sentenza del 17/12/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 17/12/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di CASERTA, in data 18/05/2010, nei
confronti di ALLALOUCHE ABDELHAFID in relazione al reato di cui ali’ art. 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto accertato.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la
motivazione della Corte di appello, non indicando neanche le specifiche ragioni delle doglianze,
accertato è stata, peraltro, motivata incensurabilmente dalla Corte di appello (f. 3).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
ovvero gli elementi in ipotesi non considerati o mal considerati; la qualificazione giuridica del fatto