Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22362 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22362 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALMA GIUSEPPE nato il 09/10/1982 a VILLARICCA

avverso la sentenza del 06/11/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 06/11/2014, decidendo a seguito di rinvio, ha
ridotto la pena ritenuta di giustizia dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 23/08/2008, nei confronti di
PALMA GIUSEPPE in relazione al reato di cui all’ art. 385 CP, per effetto del riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 385, comma 4, c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, riservando i motivi, poi non presentati.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento

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