Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22360 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22360 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERONE RAFFAELE nato il 09/05/1985 a NAPOLI

avverso la sentenza del 07/11/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 07/11/2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 10/04/2009, nei confronti
di PERONE RAFFAELE in relazione al reato di cui all’ art. 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al mancato proscioglimento dell’imputato.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
articolazioni e del tutto assertivo: il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la
motivazione della Corte di appello, non indicando neanche le specifiche ragioni delle doglianze,

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

ovvero gli elementi in ipotesi non considerati o mal considerati.

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