Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22358 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22358 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PATERNOSTER MARIA nato il 31/03/1952 a NAPOLI

avverso la sentenza del 20/11/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 20/11/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 12/11/2010, nei confronti di
PATERNOSTER MARIA confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 640 c.p. previa
decalaratoria di estinzione per prescrizione delle condotte contestate fino al maggio 2007,
rideterminando conseguentemente in termini più favorevoli la pena.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è integralmente inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue
motivazione della Corte di appello, non indicando neanche le specifiche ragioni delle doglianze,
ovvero gli elementi in ipotesi non considerati o mal considerati; la contestata statuizione è stata,
peraltro, incensurabilrnente motivata dalla Corte di appello in considerazione delléassenza di
elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, nonché della particolare intensità del dolo
palesata.
L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata
successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

articolazioni e del tutto assertivo: la ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la

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