Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22354 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22354 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PANICO ANGELA nato il 13/04/1985
PENNESE FRANCO nato il 29/04/1972 a SAN SALVO
avverso la sentenza del 21/01/2015 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 16/05/2016
o
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di L’AQUILA, con sentenza in data 21/01/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di LANCIANO, in data 30/09/2013, nei confronti di PANICO
ANGELA, PENNESE FRANCO, confermava la condanna di entrambi in relazione al reato di cui alli
art. 648 CP, con non doversi procedere per intervenuto giudicato limitatamente alla ricettazione
della patente di guida intestata a PETTA MASSIMO.
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, deducendo congiuntamente vizio di motivazione con
riferimento al calcolo della pena operato in primo grado ed alla mancata concerssione ad entrambi
delle attenuanti generiche.
tutto assertivo: i ricorrenti in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della
Corte di appello (che ha compiutamente operato in termini più favorevoli il calcolo della pena, così
superando la prima doglianza), non indicando neanche le specifiche ragioni della seconda doglianza,
ovvero gli elementi in ipotesi non considerati o mal considerati; il diniego delle attenuanti generiche
è stato, peraltro, motivato incensurabilmente dalla Corte di appello in considerazione delléassenza
di elementi sintomatici della necessaria nneritevolezza e dei rilevanti precedenti penali di entrambi
gli imputati.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del