Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22352 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22352 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COPPOLA ANTONIO nato il 25/08/1953 a NAPOLI

avverso la sentenza del 19/11/2015 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP TRIBUNALE

di NAPOLI, con sentenza in data 19/11/2015, applicava nei confronti di

COPPOLA ANTONIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all’
art. 648 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento al mancato proscioglimento dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
E’ principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il
giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere
parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo,
invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le
condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995,
Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso
di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo
espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 c.p.p.
Inoltre, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni
Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 06/02/2014, in motivazione), in tema di
patteggiamento, il ricorso per cassazione può denunciare anche l’erronea qualificazione giuridica del
fatto, così come prospettata nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione
giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di
diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Nondimeno, l’errore sul
nonnen iuris deve essere manifesto, secondo il predetto orientamento, che ne ammette la
deducibilità nei soli casi in cui sussista l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo
sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini
dì opinabilità.
Nel caso di specie, la deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima
facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e
positivamente delibata dal giudice a quo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso i 16/05/2016

accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle

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