Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2235 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2235 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OBENG LOVE N. IL 06/11/1986
avverso la sentenza n. 7182/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1.La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 17/02/2012, in
parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Milano, in data
27/07/2011 – appellata da Obeng Love, imputato del reato di cui all’art. 73
d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti e condannato alla pena di
anni cinque, mesi otto di reclusione ed C 20.000,00 di multa – rideterminava la
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate. La Corte Territoriale ha
congruamente motivato in ordine al punto oggetto dell’impugnazione, mediante
valutazioni di merito immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui agli
artt. 62 bis e 133 cod. pen. (vedi sentenza 2° grado pag. 4).
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Obeng Love
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
Il
sidente
pena in anni quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa.