Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22349 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22349 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SINANI KSAMIL nato il 09/07/1993
KOLA ERION nato il 18/02/1995

avverso la sentenza del 07/07/2015 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 16/05/2016

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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, con sentenza in data 07/07/2015, applicava nei confronti
di SINANI KSAMIL e KOLA ERION, la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai
reati di cui agli artt. 648 C e 497 c.p.
Propongono ricorso per cassazione con unico atto gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità .
Il ricorso è inammissibile; difatti è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema
di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al
suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemilaa favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processualie
ciascuno della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause

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