Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22343 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22343 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIACOPONELLO ANDREA nato il 09/08/1972 a PATERNO’
avverso la sentenza del 03/11/2014 del TRIBUNALE di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il TRIBUNALE di CATANIA, con sentenza in data 03/11/2014, applicava nei confronti di
GIACOPONELLO ANDREA la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di
cui agli artt. 648 e 697 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile; difatti per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di
recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 – 06/02/2014, in
motivazione), la censura relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal
determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
giudice di merito – non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di