Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22342 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22342 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPANALE GIUSEPPE nato il 05/11/1971 a BARI
avverso la sentenza del 05/03/2015 del GIP TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO
Il GIP TRIBUNALE di BARI, con sentenza in data 05/03/2015, applicava nei confronti di CAMPANALE
GIUSEPPE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 56,
629, 582 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Successivamente è pervenuta, in data 13 aprile 2016, rinuncia al ricorso dell’imputato: pertanto,
laimpugnazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi delléart.591, comma 1 lett. d), in
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
relazione alléart.589 c.p.p.