Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22340 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22340 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOMBAKER CHARHANE nato il 25/05/1969 a RABAT

avverso la sentenza del 02/02/2015 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE
ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il TRIBUNALE di MONZA, con sentenza in data 02/02/2015, applicava nei confronti di BOMBAKER
CHARHANE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione a plurimi reati di cui agli
artt. 644 e 629 c.p.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile, in quanto per consolidato
orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838
del 28/11/ 2013, dep. 06/02/2014, in motivazione), in tema di patteggiamento, il ricorso per
nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta
alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Nondimeno, l’errore sul nomen iuris deve essere manifesto,
secondo il predetto orientamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista
l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa
tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. Nel caso di specie, la
deducibilità dell’invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o
strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente
delibata dal giudice a quo.
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento alla mancata
determinazione dei beni confiscati, è inammissibile, in quanto nella sentenza si è fatto riferimento
al denaro sequestrato all’imputato;
– il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con
riferimento alla disposta confisca, è inammissibile, in quanto è stata fatta corretta applicazione del
disposto dell’art. 644 comma 5 c.p., facendosi riferimento al valore degli interessi pretesi ed
ottenuti dalle persone offese.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

cassazione può denunciare anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata

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