Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2234 del 25/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 2234 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1)Sanzone Gianfranco, nato il 05/06/1970;

Avverso la sentenza n. 550/2013 emessa il 03/04/2014 dalla Corte di
appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari;

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere dott. Alessandro
Centonze;

Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Giovanni Di Leo, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 25/11/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 16/04/2013, il G.U.P. del Tribunale di Nuoro
giudicava con rito abbreviato Gianfranco Sanzone per il tentato omicidio
aggravato di Gesuino Mameli – che si assumeva commesso a Olzai nelle date del
28/12/2011 e del 19/01/2012 – condannandolo, limitatamente al solo episodio
delittuoso del 19/01/2012, esclusa l’aggravante dell’uso di sostanze venefiche e
della recidiva, alla pena di anni otto e mesi otto di reclusione, oltre alle pene

L’imputato, inoltre, veniva condannato al risarcimento del danno in favore
della parte civile costituita Gesuino Mameli, da liquidarsi in separata sede e al
pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva liquidata in 5.000,00
euro.

2.

Con sentenza emessa il 03/04/2014 la Corte di appello di Cagliari,

Sezione distaccata di Sassari, giudicando sulle impugnazioni proposte
dall’imputato e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro,
confermava la sentenza impugnata, condannando l’appellante al pagamento
delle ulteriori spese processuali.
In particolare, l’impugnazione proposta dall’imputato Gianfranco Sanzone
riguardava la condanna intervenuta all’esito del processo di primo grado in
relazione all’episodio delittuoso del 19/01/2012; mentre l’impugnazione proposta
dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro riguardava
l’assoluzione pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Nuoro nel sottostante
giudizio in relazione al primo dei due episodi delittuosi, che si era verificato il
28/12/2011.

3.

Conclusivamente i Giudici territoriali affermavano la responsabilità del

Sanzone per il tentato omicidio di Gesuino Mameli, commesso 19/01/2012,
mediante somministrazione nel vino bevuto dalla persona offesa durante la cena,
di farmaci contenenti benzoadiazepine, che provocavano nella vittima uno stato
ipnotico comatoso, di gravità tale da imporne l’immediato ricovero ospedaliero.
In considerazione della ratio decisionis e dell’epilogo rescindente è affatto
superflua la illustrazione delle ragioni che hanno sorretto il giudizio dei Giudici
territoriali in ordine al merito della responsabilità del ricorrente.

4. Avverso tale sentenza il Sanzone, a mezzo del suo difensore, ricorreva
per cassazione, deducendo cinque motivi di ricorso.

2

accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.

,

Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione di legge, in riferimento
all’art. 178, comma 1, lett. a), c), cod. proc. pen., così come interpretato
dall’art. 6 CEDU, relativamente alla nullità della sentenza di primo grado
conseguente all’elusione delle regole sulla natura impregiudicata del giudice di
primo grado, in relazione al quale la difesa dell’imputato sollevava
incidentalmente questione di legittimità costituzionale.
Si evidenziava, in tale ambito, che il G.U.P. del Tribunale di Nuoro che aveva
giudicato con rito abbreviato il Sanzone nel processo di primo grado, aveva

procedimento, essendosi pronunciato su quattro richieste di proroga delle
autorizzazioni a svolgere intercettazioni di comunicazioni telefoniche disposte nel
corso delle indagini preliminari. In proposito il ricorrente denunziava l’omesso
tempestivo deposito dei provvedimenti adottati dal giudice delle indagini
preliminari che comportavano la incompatibilità del Magistrato a giudicare (con
rito abbreviato) esso imputato.
Con il secondo motivo di ricorso si deduceva violazione di legge, in relazione
alla nullità dell’ordinanza che aveva disposto il giudizio abbreviato nei confronti
del Sanzone, essendo stata subordinata l’ammissione del rito speciale richiesto
all’audizione di sei testi e all’acquisizione di documenti, a fronte delle quali il
giudice dell’udienza preliminare ammetteva il giudizio, ma escludeva le prove
alle quali la richiesta era stata subordinata, esercitando in tal modo un potere
estraneo alle sue prerogative processuali.
Con il terzo motivo di ricorso si deduceva violazione di legge, in riferimento
all’art. 191 cod. proc. pen., in relazione all’inutilizzabilità degli atti di indagine
compiuti dopo la data del 23/04/2013, atteso che il giudizio abbreviato era stato
instaurato a seguito di giudizio immediato, con la conseguenza che non potevano
ritenersi utilizzabili tutti gli atti posti in essere decorso il termine di novanta
giorni dall’iscrizione del Sanzone nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.,
che aveva luogo in data 24/01/2012.
Con il quarto motivo di ricorso si deduceva vizio di motivazione, con
specifico riferimento ai passaggi argomentativi della sentenza impugnata
riguardanti: gli elementi circostanziali da cui desumere che il Sanzone fosse in
possesso e avesse utilizzato in danno della vittima farmaci contenenti
benzodiazepine; gli elementi circostanziali utilizzati per escludere la rilevanza
delle prove a discarico addotte dalla difesa dell’imputato ed esplicitate dallo
stesso ricorrente nel corso del suo interrogatorio; la contraddittorietà della
motivazione del provvedimento impugnato sotto il profilo della sussistenza di un
movente legittimante l’azione delittuosa omicidiaria dell’imputato, in realtà
indimostrato; l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine

svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari nel medesimo

alla memoria depositata nell’interesse della difesa dell’imputato all’udienza del
20/03/2014.
Con il quinto motivo di ricorso, infine, si deduceva violazione di legge, in
relazione alla configurazione del tentato omicidio contestato al Sanzone sotto un
duplice profilo valutativo, riguardante la sussistenza delle circostanze aggravanti
e l’applicabilità dell’art. 56, comma 4, cod. pen.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento della sentenza

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in accoglimento del primo motivo di ricorso, che
appare assorbente rispetto alle ulteriori doglianze difensive.
Con tale doglianza difensiva si deduceva che la dott.ssa Silvia Palmas quale
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nuoro che aveva giudicato il
Sanzione con rito abbreviato – condannandolo per il reato ascrittogli alla pena di
anni otto e mesi otto di reclusione – aveva in precedenza svolto le funzioni di
Giudice per le indagini preliminari nel medesimo procedimento penale,
emettendo quattro decreti di proroga delle intercettazioni telefoniche attivate nei
confronti dell’imputato.
Deve, in proposito, rilevarsi che tale questione processuale, sollevata, ai
sensi dell’art. 36 cod. proc. pen., nel giudizio di appello dalla difesa del Sanzone,
era stata risolta negativamente dalla Corte territoriale ordinanza del 09/10/2013,
nella quale si evidenziava che «la dichiarazione di ricusazione deve essere
formulata prima del compimento dell’atto da parte del giudice e, comunque, non
può essere proposta dopo la chiusura del grado del giudizio nel quale si sia
asseritamente verificata la causa dedotta, e, quindi, dopo la chiusura del giudizio
che si assume pregiudicato».
Queste conclusioni venivano successivamente ribadite da questa Corte che,
rigettando il ricorso avverso il provvedimento della Corte territoriale sulla
ricusazione proposta nell’interesse del Sanzone, aveva affermato il seguente
principio di diritto, che occorre preliminarmente ribadire: «In tema di
ricusazione, nel caso in cui il fatto che vi dà luogo sorge o si apprende,
incolpevolmente dopo i termini di cui all’art. 38, comma primo, cod. proc. pen.,
la presentazione dell’istanza può avvenire entro tre giorni dalla notizia ma,
comunque, entro il limite massimo della conclusione del giudizio che si assume
pregiudicato, in quanto la causa di ricusazione è per sua stessa natura
configurabile soltanto rispetto ad un attività da compiere e non avrebbe senso
rispetto ad un atto già espletato».
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impugnata.

Nello stesso ambito, si rilevava ulteriormente che, nell’ipotesi in cui il fatto
che determina l’insorgenza della causa di ricusazione avvenga o comunque si
apprenda incolpevolmente dopo i termini di cui all’art. 38, comma 1, cod. proc.
pen., la ricusazione può essere proposta entro tre giorni dall’apprendimento della
notizia, anche se la possibilità di ricusazione non è assoluta, incontrando un
limite massimo invalicabile per la presentazione dell’istanza, che è rappresentato
dalla conclusione dell’udienza, nel senso che dopo la sua conclusione, il giudice
non può più essere ricusato.

fare valere a posteriori una causa di incompatibilità come motivo di ricusazione
del giudice, doveva considerarsi più aderente ai principi ispiratori che informano
il sistema processuale, ritenere che tale causa possa eventualmente essere
prospettata quale causa di nullità del provvedimento in sede d’impugnazione; il
che induceva a escludere profili di effettiva illegittimità costituzionale delle norme
che prevedono rigorosi termini di decadenza per la proposizione dell’istanza di
ricusazione, come già ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in precedenti
arresti ermeneutici (cfr. Sez. 3, n. 5472 del 05/12/2013, dep. 2014, Cetrangolo,
Rv. 258918).

1.1. Tenuto conto di tale pronuncia di legittimità, alla quale ci si deve
necessariamente conformare, nell’ambito della doglianza difensiva proposta
quale primo motivo di ricorso, deve escludersi ulteriormente la rilevanza della
questione di legittimità proposta in via incidentale dalla difesa del ricorrente ancorché in termini generici rispetto alle previsioni costituzionali asseritamente
violate – in relazione alla dedotta nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a),
cod. proc. pen., riguardante la capacità del giudice per le indagini preliminari
procedente, in riferimento alla quale si deve innanzitutto richiamare il

dictum

della decisione di questa Corte, intervenuta sull’istanza di ricusazione della
dott.ssa Palmas, che ne escludeva la rilevanza (cfr. Sez. 1, n. 32907 del
02/07/2014, Sanzone, cit.).
Deve, in ogni caso, rilevarsi che non è possibile fare valere a posteriori una
causa di incompatibilità come motivo di ricusazione del giudice e che, nel caso di
specie, tale profilo processuale non può nemmeno farsi valere quale causa di
nullità del provvedimento, relativa alla capacità del giudice e rilevante ai sensi
dell’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., conformemente alla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: «L’esistenza di cause di
incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del
giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce
esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere
5

Ne discendeva che, secondo la Corte di legittimità, esclusa la possibilità di

tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. 6,
n. 25013 del 04/06/2013, Shkurko, Rv. 257033).
Occorre, dunque, ribadire che non può configurasi alcuna nullità della
sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nuoro il
16/04/2013 quale conseguenza dell’asserita esistenza di cause di incompatibilità,
rilevante ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., atteso che tali cause, non incidendo
sulla capacità del giudice, non sono idonea a determinare la nullità del
provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, costituendo

tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc. pen. (cfr. Sez. U,
n. 5 del 17/04/1996, D’Avino, Rv. 204464; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep.
2000, Scrudato, Rv. 215097).
Ne discende che la connessa eccezione di legittimità costituzionale, proposta
incidentalmente dalla difesa del Sanzone, non è rilevante, dovendosi ritenere
tale questione ininfluente rispetto all’esistenza di eventuali cause di
incompatibilità.

1.2. Residua l’ulteriore profilo processuale afferente all’omesso avviso di
deposito degli atti delle indagini preliminari, con conseguente violazione dell’art.
178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; profilo, quest’ultimo, sul quale la
sentenza di questa Corte che si è richiamata nel paragrafo precedente non
interveniva né direttamente né incidentalmente (cfr. Sez. 1, n. 32907 del
02/07/2014, Sanzone, cit.).
Nel caso di specie, dunque, si tratta di verificare se l’omesso avviso di
deposito degli atti delle indagini preliminari – con specifico riferimento ai quattro
decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche di cui si controverte abbiano o no determinato, in capo al Sanzione, una nullità di ordine generale,
rilevante ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., riguardante
«l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e delle altre parti
private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del
querelante».
Per inquadrare correttamente il passaggio processuale che si sta
considerando occorre ricostruire la sequela procedimentale all’esito della quale la
difesa del Sanzione veniva a conoscenza del contestuale ruolo di giudice delle
indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare svolto dalla dott.ssa
Silvia Palmas nello stesso procedimento penale.
Deve, in proposito, rilevarsi che, ricevuta la notifica del decreto di giudizio
immediato il difensore di fiducia del Sanzone estraeva copia integrale degli atti
contenuti nel fascicolo processuale, tra i quali non risultavano inseriti quattro
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esclusivamente motivo di ricusazione, che può essere fatto valere

decreti autorizzativi delle richieste di proroga delle autorizzazioni a svolgere
attività di intercettazione di comunicazioni telefoniche disposte nel corso delle
indagini preliminari dallo stesso giudice dell’udienza preliminare procedente, la
dott.ssa Silvia Palmas. Tali provvedimenti di autorizzazione alla proroga delle
intercettazioni telefoniche venivano emessi dalla dott.ssa Palmas in data
04/06/2011 e riguardavano i procedimenti nn. 132, 138, 141 e 142 R.I.T., i cui
esiti non venivano depositati dal pubblico ministero al termine delle operazioni di
captazione, con la conseguenza di non risultare inseriti nel fascicolo processuale

giudizio immediato.
Questi decreti autorizzativi, infatti, venivano successivamente inseriti nel
fascicolo processuale, con nota depositata fuori udienza dal pubblico ministero
presso la cancelleria Ufficio G.I.P. in data 08/11/2012, che non veniva
ritualmente comunicata alla difesa del Sanzone, rimanendo conseguentemente
inseriti in un autonomo faldone processuale non ostensibile all’imputato, che
veniva in tal modo pregiudicato in ordine all’esercizio delle sue legittime
prerogative difensive, nei termini censurati dall’art. 178, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen.
Di questi atti processuali, infine, la difesa del ricorrente veniva
effettivamente a conoscenza solo dopo la sentenza di primo grado emessa nei
suoi confronti G.U.P. del Tribunale di Nuoro il 16/04/2013, a seguito dell’accesso
agli atti eseguito dall’avv. Mauro Trogu, quale difensore di fiducia del Sanzone, il
19/09/2013. Eseguendo tale operazione, in particolare, il difensore del ricorrente
si rendeva conto dell’esistenza di alcuni fascicoli R.I.T. non digitalizzati e
custoditi in un faldone mai messo a disposizione dell’imputato, essendo stati
depositati il 07/11/2012 senza alcun avviso rituale.
Ricostruita in questi termini la sequela procedimentale è evidente che, nel
caso di specie, si è verificata l’omessa notifica all’imputato e al suo difensore
della nota depositata fuori udienza dal pubblico ministero, omissione che ha
determinato il concretizzarsi di una nullità di ordine generale rilevante ai sensi
dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., posta a garanzia dei diritti di
difesa dell’imputato, certamente pregiudicati dal difetto di comunicazione in
questione, che veniva dedotta tempestivamente dalla difesa del Sanzone,
conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Sez. 6, n.
28156 del 17/06/2014, Bottino, Rv. 262141).
Ci si trova, pertanto, di fronte a una nullità di ordine generale a regime
intermedio, rispetto alla quale la parte processuale ha rispettato gli oneri
probatori che gravavano sulla sua posizione, consistenti sia nel provare la
tempestività della richiesta difensiva indirizzata all’autorità giudiziaria, sia
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messo a disposizione della difesa del Sanzone dopo la notifica del decreto di

l’omesso rilascio della documentazione afferente al giudizio di primo grado,
conseguente all’omessa comunicazione del deposito degli atti in oggetto (cfr.
Sez. 2, n. 43772 del 03/10/2013, Bathiri, Rv. 257304).
Ne discende conclusivamente che – fermo restando il principio che, di
regola, il mancato deposito di atti d’indagine non comporta regressione del
procedimento – nella specie l’omesso deposito dei provvedimenti che
comportavano l’incompatibilità del Magistrato a giudicare l’imputato ha leso il
diritto della parte a ricusare il giudice incompatibile epperò il diritto al giusto

parte Cost.

2. La doglianza difensiva relativa all’omesso avviso di deposito degli atti
conseguente alla notifica del decreto di giudizio immediato, esaminata nel
paragrafo precedente, deve ritenersi assorbente rispetto alle ulteriori censure
processuali che potranno essere vagliate solo all’esito del nuovo esame da parte
del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Nuoro, emendato dalle
patologie processuali cui ci si è riferiti.

3. Queste conclusioni impongono l’annullamento della sentenza impugnata e
della sentenza di primo grado emessa il 16/04/2013, cui consegue il rinvio per
nuovo esame al Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Nuoro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e rinvia per nuovo
esame al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nuoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 novembre 2015.

processo davanti al giudice «terzo» sancito dall’art. 111, secondo comma, prima

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