Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2234 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2234 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Peragallo Sara, nata a Cagliari li 30.7.78
imputata artt. 27 comma. 1 D.P.R. 547/55 e 36 d.lgs 626/94, 20 D.P.R. 164/56 e 69 D.P.R.
164/56
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari del 17.4.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
osserva
Premesso che, con il provvedimento impugnato,la ricorrente è stata ritenuta
responsabile di violazione degli artt. 27 comma. 1 D.P.R. 547/55 e 36 d.lgs 626/94, 20 D.P.R.
164/56 e 69 D.P.R. 164/56
Considerato che, con dichiarazione presentata il 14.11.12, la condannata ha rinunciato
al ricorso in Cessazione tempestivamente proposto contro la predetta sentenza;
Poiché, essendo venuto meno l’interesse al ricorso, si è in presenza di una causa di
inammissibilità ex art. 591 co. 1 lett. d) c.p.p. alla cui declaratoria segue, per legge, la
condanna alle spese processuali ed al versamento della somma di C 500 a favore della Cassa
delle Ammende
Visti gli artt. 591 e 615 ss. c.p.p.
Data Udienza: 16/11/2012
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di 500 a favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il Pre idente