Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22334 del 10/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22334 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Oliviero Manlio, nato il 08/08/1946 a Milano

avverso la sentenza del 16/03/2018 della Corte d’appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca
Tampieri, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha riconosciuto,
ai sensi dell’art. 11 D.Igs 15 febbraio 2016, n. 37, la decisione emessa dal Parket
Centrale Verwerking O.M. di Utrecht (NL) del 28 dicembre 2016, con la quale è
stata irrogata nei confronti di Manlio Oliviero, quale legale rappresentante della
“GDSM Global Distribution Sales & Marketing s.r.l.”, la sanzione pecuniaria di
112,00 euro per una violazione al codice della strada.
1.1. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che: 1) in relazione
alle violazioni al codice della strada, nella specie per superamento dei limiti di
velocità, non vale il principio della doppia incriminazione; 2) non ricorre alcuna

Data Udienza: 10/05/2018

delle cause ostative al riconoscimento della sentenza previste dal citato D.Igs 15
febbraio 2016, n. 37; 3) l’indagato è stato informato della possibilità di opporsi
al pagamento della sanzione irrogata con avviso tradotto in inglese, lingua nota
al medesimo; 4) il rappresentante legale della GDSM s.r.l. è responsabile in
sede civile ed amministrativa della circolazione dei veicoli locati; 5) gli accordi di
detta società con la società di noleggio auto – Hertz International Ltd non hanno
rilevanza nei rapporti con le Autorità nazionali dei Paesi nei quali avviene la

2. Nel ricorso presentato da Manlio Oliviero, quale legale rappresentante e
Presidente del C.d.A. della “GDSM Global Distribution Sales & Marketing s.r.l.”,
con due atti separati dei suoi difensori di fiducia, si chiede l’annullamento del
provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att.
cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 D.Igs 15 febbraio 2016, n.
37, e artt. 1 lett. a) e 9, comma 3, decisione quadro 2005/214/GAI, per avere la
Corte disposto il riconoscimento della sentenza emessa dall’A.G. olandese,
anziché nei confronti della “GDSM Global Distribution Sales & Marketing s.r.l.”,
nei confronti della persona fisica Manlio Oliviero, soggetto diverso da quello
sottoposto a procedimento nel Paese richiedente.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 2, 9, 10 e 12, comma 1 lett.
d), D.Igs 15 febbraio 2016, n. 37, e 1, 5 e 7, lett. b), decisione quadro
2005/214/GAI, per avere la Corte stimato erroneamente suscettibili di
riconoscimento anche le decisioni applicative di mere sanzioni amministrative diversamente da quanto disposto dai citati decreto legislativo e decisione quadro
-, là dove nella decisione trasmessa dall’Autorità richiedente non è comunque
precisato se si tratti di un reato ovvero di un mero illecito amministrativo.
2.3. Vizio di motivazione in relazione all’art. 10, comma 2, D.Igs 5 febbraio
2016, n. 37, per avere la Corte d’appello omesso di accertare la riconducibilità
della violazione posta a base della sentenza di cui è richiesto il riconoscimento ai
“reati” di cui all’art. 10 D.Igs 15 febbraio 2016, n. 37.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 12,
comma 1 lett. i-1), D.Igs 15 febbraio 2016, n. 37, Cons. n.6), artt. 3, 7, par. 2
lett. g-1), decisione quadro 2005/214/GAI e 6, comma 3 lett. a), CEDU, per
avere la Corte riconosciuto la sentenza emessa senza regolare

vocatio in

iudicium, dal momento che il provvedimento è stato trasmesso dall’Olanda con
posta ordinaria semplice – e non con la raccomandata prescritta dal
Regolamento CEDU n. 1393/2007 – indirizzata, non al legale rappresentante, ma
alla società presso la sede legale, senza alcuna precisazione del destinatario, e
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circolazione del veicolo locato.

non v’è comunque prova dell’effettiva ricezione dell’atto, non rispondendo al vero
che l’interessato abbia rinunciato ad essere sentito.
2.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, D.Igs 15 febbraio 2016, n.
37, Cons. n. 6), 3, 7, par. 2 lett. g-1), decisione quadro 2005/214/GAI e 6,
comma 3 lett. a), CEDU, per avere la Corte riconosciuto una sanzione inflitta con
una decisione in lingua straniera (inglese) senza traduzione in italiano, non
essendovi prova che Oliviero fosse in grado di comprende l’inglese o l’olandese.
2.6. Violazione di legge in relazione agli artt. 27 Cost., 1 D.Igs 15 febbraio

riconosciuto la sentenza che ha inflitto una sanzione penale nei confronti di una
persona diversa dall’autore dell’infrazione al codice della strada.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni mosse e deve,
pertanto, essere disatteso.
1.1. Il ricorrente censura la sentenza resa dalla Corte d’appello di Milano
sotto un duplice aspetto: per un verso (con il quarto e quinto motivo), denuncia
una serie di

errores in procedendo

del procedimento che ha portato

all’applicazione della sanzione pecuniaria, tali da comportare un vulnus al diritto
di difesa (v. sub punti 2.4 e 2.5 del ritenuto in fatto); per altro verso (con i
restanti motivi), contesta la legittimità nel merito della decisione, criticando sia
la ritenuta sussistenza di un illecito suscettibile di consentire il riconoscimento ai
sensi del D.Igs 15 febbraio 2016, n. 37, sia la possibilità di riconoscere la
decisione nei confronti di Oliviero, in quanto persona fisica diversa dall’autore
materiale dell’infrazione (v. sub punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.6 del ritenuto in fatto).

2. Giova premettere che, con il D.Igs 15 febbraio 2016, n. 37, il legislatore
nazionale ha dato attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI, con la quale
gli Stati membri dell’Unione Europea hanno fissato – disciplinandone l’operatività
– il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni applicative di sanzioni
pecuniarie, quale ulteriore strumento di cooperazione giudiziaria nell’Unione
tanto in materia civile quanto in materia penale, testualmente “al fine di
facilitare l’esecuzione di dette sanzioni in uno Stato membro diverso dallo Stato
in cui sono state comminate” (v. il Considerando n. 2 della predetta decisione
quadro).
2.1. Come si evince dalla lettura del decisione quadro e del decreto n. 37 del
2016 che vi ha dato attuazione, il riconoscimento della decisione straniera poggiando sul reciproco affidamento fra gli ordinamenti dei Paesi membri – non è
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2016, n. 37, Cons. n. 6) e 3 decisione quadro 2005/214/GAI, per avere la Corte

subordinato alla condizione che l’ordinamento processuale straniero e quello
italiano siano del tutto simili o assimilabili e che la decisione cui sarà data
esecuzione in Italia sia stata resa all’esito di un giudizio disciplinato da regole
procedurali sovrapponibili a quelle dello Stato membro di esecuzione.
Proprio per prevenire possibili ostacoli di natura processuale derivanti dalle
disomogeneità nella previsione delle autorità competenti ad applicare le diverse
pene pecuniarie, il legislatore comunitario ha, inoltre, espressamente previsto
che possano essere riconosciute le decisioni applicative di sanzioni pecuniarie

senso conforme si è orientato il legislatore nazionale nell’art. 2 D.Igs n. 37 del
2016.
2.2. Secondo la disciplina tracciata dalla legislazione comunitaria e
nazionale, ai fini del riconoscimento della decisione straniera, non hanno alcun
rilievo eventuali errores in iudicando o in procedendo in ipotesi compiuti nel
procedimento celebrato dinanzi all’autorità richiedente, né vizi dell’apparato
argomentativo della decisione stessa, salvo si tratti di difetti così radicali che
impediscano di effettuare il vaglio del Collegio distrettuale sugli aspetti rilevanti e
strumentali al riconoscimento a mente del D.Igs. 15 febbraio 2016, n. 37, ovvero
ricorra uno degli specifici motivi di rifiuto previsti dalla legge.
Per un verso, la decisione quadro prevede che non si faccia luogo al
riconoscimento nel caso in cui ricorrano “elementi oggettivi per ritenere che le
sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso,
razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze
sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per
uno di tali motivi” (v. Considerando n. 5 alla decisione quadro 2005/214/GAI);
che nulla “osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali
relative al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e
alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione” (v. Considerando n.
6 della stessa decisione quadro) e che comunque la decisione quadro “non
modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici
fondamentali sancito dall’articolo 6 del trattato” (v. art. 3 della stessa decisione
quadro e conforme art. 1 Digs n. 37/2016).
2.3. Lo scrutinio della Corte d’appello in sede di riconoscimento non
costituisce, pertanto, una sorta di impugnazione “straordinaria” avverso la
decisione resa dall’A.G. straniera, ma rappresenta uno strumento strettamente
funzionale a dare effettiva, reale esecuzione al provvedimento applicativo della
sanzione pecuniaria reso dall’autorità giudiziaria o amministrativa di un Paese
membro dell’Unione Europea che abbia, appunto, dato attuazione alla decisione
quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, sul presupposto del
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rese tanto dall’autorità giudiziaria, quanto dall’autorità amministrativa, ed in

reciproco affidamento fra gli ordinamenti comunitari. Il sindacato della Corte
d’appello deve, dunque, rimanere circoscritto alla verifica degli aspetti rilevanti
nella prospettiva – esclusiva – di dare esecuzione a detta sanzione, sia pure con
la necessaria osservanza dei diritti e libertà fondamentali salvaguardati dalla
Costituzione, dall’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea e dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea, richiamati dalla stessa decisione quadro
2005/214/GAI.
2.4. Ne discende che il Collegio distrettuale deve limitarsi a verificare che

dall’art. 9 (Condizioni per il riconoscimento) D.Igs n. 37/2016 e cioè che, da un
lato, l’interessato disponga di beni o di un reddito nel territorio dello Stato e ivi
risieda, dimori abitualmente o abbia sede legale; dall’altro lato, che sussista la
doppia incriminazione (cioè che il fatto sia previsto come reato anche nel Paese
richiesto, anche se con diversa struttura costitutiva o denominazione), salvo non
si versi in uno dei casi di cui all’art. 10 (Ambito di applicazione) stesso decreto,
nei quali se ne può prescindere.
2.5. Come anticipato, la Corte d’appello è inoltre tenuta ad accertare che
non ricorra taluna delle ipotesi di rifiuto del riconoscimento contemplate dall’art.
12.
Avendo riguardo ai profili procedurali che qui vengono in rilievo, a norma
dell’art. 12, comma 1 lett. i), D.Igs n. 37/2016, il Giudice distrettuale deve
rifiutare il riconoscimento qualora, da quanto attestato nel certificato allegato
alla decisione da riconoscere, risulti che la persona interessata non sia stata
informata del procedimento, non sia stata posta in grado di prendervi parte
personalmente o tramite il difensore nonché di azionare gli strumenti di reazione
processuale previsti dall’ordinamento del Paese richiedente, dunque di esercitare
il diritto di difesa (testualmente: “se, in base al certificato allegato al presente
decreto, la persona interessata: 1) in caso di procedura scritta, non è stata
informata, secondo la legge dello Stato della decisione, personalmente o tramite
un suo difensore, del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini
di ricorso; ovvero, 2) non è comparsa personalmente al processo terminato con
la sentenza, a meno che il certificato attesti: 2.1) che, a tempo debito, è stata
citata personalmente e, come tale, informata della data e del luogo fissati per il
processo o che ne è stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi, in
modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonchè che è stata
informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di
mancata comparizione in giudizio; ovvero 2.2) che, essendo al corrente della
data fissata per il processo, aveva conferito mandato ad un difensore,
anche se originariamente nominato d’ufficio, da cui era stata assistita in
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ricorrano le condizioni per il riconoscimento della decisione straniera previste

giudizio; ovvero 2.3) che, informata del procedimento e della possibilità di
comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto a
comparire e comunicato di non opporsi al procedimento; ovvero 2.4) che,
dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stata informata del
diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato
espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo
processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; 2.5) se la
sanzione pecuniaria applicata è inferiore a settanta euro o all’equivalente di

L’art. 12, lett. b), D.Igs n. 37/2016 prevede un ulteriore motivo di rifiuto di
natura processuale nel caso in cui il certificato allegato alla decisione da
riconoscere

“è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione

sulle sanzioni pecuniarie e non è stato completato o corretto entro il termine
fissato ai sensi dell’articolo 11, comma 2”.

Va infatti rilevato che, ai fini del

riconoscimento della decisione straniera, l’art. 11 D.Igs n. 37/2016 prevede che
lo Stato richiedente alleghi alla richiesta uno specifico certificato, il quale – oltre
a dover essere tradotto in lingua italiana – deve essere completo in ogni sua
parte (con indicazione – sintetizzando – della decisione da riconoscere,
dell’autorità emittente, dell’illecito oggetto del procedimento, del destinatario
nonché dell’osservanza delle disposizioni funzionali a consentire l’esercizio del
diritto di difesa) ed essere completato ovvero corretto (qualora la Corte ne
chieda il completamento o la correzione) entro il termine fissato ai sensi
dell’art. 11, comma 2.
Il comma 2 dello stesso D.Igs n. 37/2016 dispone, peraltro, che, nel caso in
cui le informazioni di cui alle citate lett. b) e i) del comma 1 dell’art. 12 non
siano complete, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, la Corte d’appello
è comunque tenuta ad acquisire, anche tramite il Ministero della Giustizia, presso
l’autorità competente dello Stato di emissione, con comunicazione scritta, le
informazioni utili alla decisione.

3. Ricostruita la griglia normativa di riferimento, ritiene la Corte che non vi
sia materia per ritenere fondate le doglianze di natura procedurale dedotte
dall’Oliviero con il quarto e con il quinto motivo.
3.1. Sotto un primo aspetto, occorre rimarcare come il provvedimento
applicativo della sanzione pecuniaria sia stato disposto nei confronti di Manlio
Oliviero, non quale persona fisica destinataria del provvedimento, ma soltanto
quale legale rappresentante della persona giuridica “GDSM s.r.l.”, attinta dalla
sanzione medesima.

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tale importo”).

E’ invero pacifico che la sanzione pecuniaria

de qua

si correli ad

un’infrazione al codice della strada commessa in Olanda da parte di un
dipendente della società “GDSM s.r.l.” diverso dall’Oliviero, il quale viene
nondimeno indicato quale soggetto chiamato a rispondere dell’illecito e, dunque,
a farsi carico del pagamento della sanzione pecuniaria conseguente a norma
dell’art. 13 D.Igs n. 37/2016, in quanto legale rappresentante dell’ente, investito
del potere di compiere atti e negozi giuridici in nome e per conto della persona
giuridica e, dunque, tenuto ad attivare le procedure per l’adempimento delle

D’altra parte, ai fini del riconoscimento, l’autorità del Paese richiesto non
può entrare nel merito della imputazione ad una persona giuridica delle
conseguenze sanzionatorie derivanti da infrazioni al codice della strada
commesse dal dipendente che viaggi a bordo di un autoveicolo preso a noleggio
con contratto business e fatturazione a carico della persona giuridica (come
appunto nella specie), dovendo solo verificare – come già sopra chiarito – che
ricorrano le condizioni di cui all’art. 9 D.Igs 15 febbraio 2016, n. 37, e non
sussistano motivi di rifiuto ai sensi dell’art. 10 dello stesso decreto.
3.2. Dalle considerazioni che precedono consegue che la regolarità delle
notifiche e degli avvisi ai fini della partecipazione al procedimento teso
all’applicazione della sanzione pecuniaria deve essere apprezzata, non con
riferimento alla persona fisica Oliviero, bensì con riguardo alla persona giuridica
“GDSM s.r.l.” sottoposta a procedimento.
Tanto premesso, mette conto di ribadire che – come chiarito expressis verbis
dall’art. 10, comma 1 lett. i), D.Igs n. 37/20016 -, la regolarità della vocatio in
iudicium e degli avvisi ai fini della partecipazione al procedimento celebrato
all’estero e dell’esercizio del diritto ad impugnare deve essere valutata “in base
al certificato” allegato.
Regolarità degli avvisi che risulta attestata nel certificato allegato a corredo
della richiesta di riconoscimento della decisione de qua (ritualmente redatto in
italiano) e rispetto alla quale il ricorrente si è limitato a muovere censure del
tutto generiche, omettendo di documentare l’omessa o l’invalida instaurazione
del contraddittorio (v. allegati alla memoria depositata alla Corte d’appello ed al
ricorso per cassazione).
3.3. Ad ogni modo, la Corte lombarda ha dato conto – con solido ancoraggio
all’incartamento processuale e con considerazioni scevre da illogicità manifesta del fatto che la società e il legale rappresentante hanno sicuramente ricevuto
l’atto di accertamento dell’infrazione emesso dall’Autorità olandese (come del
resto ammesso anche nella memoria difensiva) e sono stati informati della
possibilità di opporsi alla sanzione irrogata, come risulta dall’avviso tradotto in
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sanzioni pecuniarie inflitte alla persona giuridica rappresentata.

inglese; lingua che – con motivazione non irragionevole – il Collegio di merito ha
stimato nota da parte del legale rappresentante della società, essendo il
contratto generale di noleggio delle auto stipulato il 12 giugno 2013 fra la “GDSM
s.r.l.” e con la “Hertz International Ltd” scritto in inglese e sottoscritto
personalmente dall’Oliviero.

4. Non colgono nel segno neanche le ulteriori deduzioni concernenti i
presupposti per il riconoscimento della decisione olandese.

2.6 del ritenuto in fatto), basti richiamare le considerazioni già sopra svolte in
ordine al fatto che, per un verso, il riconoscimento della decisione viene disposto
nei confronti di Manlio Oliviero non in quanto persona fisica responsabile della
infrazione al codice della strada commessa in Olanda, ma soltanto in quanto
legale responsabile della società, che di tale illecito – secondo la legge olandese
– deve rispondere; per altro verso, in sede di riconoscimento delle decisioni
applicative di sanzioni pecuniarie, non v’è spazio per il sindacato dell’A.G.
nazionale circa i criteri di imputazione delle sanzioni pecuniarie vigenti nello
Stato richiedente, dovendosi solo verificare che ricorrano tutte le condizioni
previste dal legislatore comunitario nella decisione quadro 2005/214/GAI e,
quindi, dal legislatore nazionale nel D.Igs 15 febbraio 2016, n. 37.

5. Sulla scorta di quanto testè rilevato discende l’infondatezza anche del
secondo e del terzo motivo, con cui il ricorrente ha eccepito – sotto diversa
declinazione – l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento sul rilievo che,
dalla decisione del Parket Centrale Verwerking O.M. di Utrecht e dagli atti
trasmessi in allegato, non sarebbe dato di comprendere se si tratti di un reato
ovvero di un mero illecito amministrativo (v. punti

sub punti 2.2 e 2.3 del

ritenuto in fatto).
5.1. Ed invero, la censura del ricorrente poggia su di un assunto all’evidenza
erroneo, là dove postula che siano suscettibili di riconoscimento soltanto i
provvedimenti relativi a “reati” propriamente detti.
Di contro, come si è già sopra posto in evidenza, l’art. 2 D.Igs n. 37/2016
consente – in perfetta armonia con le indicazioni del legislatore comunitario – il
riconoscimento delle decisioni emesse non soltanto dall’autorità giudiziaria, ma
anche dall’autorità amministrativa, e dunque in caso di sanzioni pecuniarie
conseguenti non solo da “reato”, ma anche da illecito amministrativo.
Costituisce pertanto aspetto del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento
sub iudice che la violazione al codice della strada in oggetto costituisca,

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4.1. In relazione al primo ed all’ultimo motivo di doglianza (sub punti 2.1 e

nell’ordinamento olandese, soltanto una violazione amministrativa anziché un
“reato”.
5.2. D’altra parte, non è revocabile in dubbio che, a prescindere dalla natura
dell’illecito, l’infrazione posta a base della decisione olandese consenta il
riconoscimento.
Ed invero, l’art. 10, comma 1 lett. nn), D.Igs 15 febbraio 2016, n. 37,
prevede espressamente – in conformità all’art. 5 della decisione quadro
2005/214/GAI – che possa disporsi il riconoscimento indipendentemente dalla

applicativa di una sanzione pecuniaria per una violazione al codice della strada.
Nulla rileva, pertanto, che l’omologa violazione del codice della strada
(eccesso di velocità) oggetto della decisione, costituisca in Italia soltanto un
illecito amministrativo.

6. Né, infine, può ritenersi di ostacolo al riconoscimento la circostanza che la
decisione sia stata resa nei confronti di una persona giuridica, anziché di una
persona fisica.
6.1. Non v’è dubbio che, nel nostro ordinamento, la “responsabilità
amministrativa” delle persone giuridiche sia soggetta – giusta la disciplina del
D.Igs 8 giugno 2001, n. 231 – a rigorosi presupposti, là dove può derivare
soltanto da una rosa tassativa di reati (quelli previsti dagli artt. 24 e seguenti
dello stesso decreto) e richiede l’esistenza di specifiche condizioni e criteri di
imputazione della responsabilità all’ente (puntualmente definiti dagli artt. 5 – 7
dello stesso decreto).
Nondimeno, tale disciplina non costituisce impedimento normativo al
riconoscimento della decisione applicativa di una sanzione pecuniaria nei
confronti di una persona giuridica che sia stata resa dall’autorità giudiziaria o
amministrativa di uno Stato membro in conformità alla decisione quadro
2005/214/GAI e, dunque, in ossequio al principio del mutuo riconoscimento delle
decisioni applicative di sanzioni pecuniarie nell’ambito della cooperazione
giudiziaria fra gli Stati dell’Unione Europea.
Come si è già notato, il legislatore comunitario e, di conseguenza, il
legislatore nazionale – entrambi intervenuti dopo l’entrata in vigore del D.Igs 8
giugno 2001, n. 231 – hanno espressamente previsto che possano essere
oggetto di riconoscimento anche le decisioni applicative di una sanzione
pecuniaria nei confronti di una “persona giuridica”. In termini inequivocabili, l’art.
9, comma 3, della decisione quadro dispone che “La sanzione pecuniaria inflitta
ad una persona giuridica riceve esecuzione anche se lo Stato di esecuzione non
ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche”, di tal
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doppia incriminazione, e dunque dalla previsione quale reato, in caso di decisione

che – a maggior ragione – la sanzione può essere eseguita quando l’ordinamento
(come appunto il nostro) già preveda detta responsabilità, sia pure formalmente
denominata quale “amministrativa” e soggetta a rigorosi criteri di operatività.
Ne discende che il riconoscimento della decisione applicativa di una sanzione
pecuniaria nei confronti di una società è subordinato alle sole condizioni previste
dal D.Igs 15 febbraio 2016, n. 37, e, dunque, prescinde dai presupposti e dai
limiti di cui al D.Igs. n. 231 del 2001.

delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69
del 2005.

Così deciso il 10 maggio 2018

Il consigliere estensore
Alessandra Bassi

Il Presidente
Giacom? Paoloni

/ fldk .

7. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento

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