Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22332 del 07/05/2018
Penale Ord. Sez. 6 Num. 22332 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DE AMICIS GAETANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MACCHI LORENZO nato il 11/11/1988 a ERBA parte offesa nel procedimento
ci
BELLU’ ALESSANDRA (MAGISTRATO C/0 PROCURA REPUBBLICA COMO) nato il
20/12/1968 a MILANO
avverso il decreto del 18/09/2017 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
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Data Udienza: 07/05/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza di archiviazione del 18 settembre 2017 il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Brescia ha disposto in conformità sulla richiesta di
archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nell’ambito di un procedimento penale
pendente nei confronti di Bellù Alessandra per i reati di cui agli artt. 323 e 328 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Macchi Lorenzo, denunciando violazioni degli
artt. 190-192 cod. proc. pen. e vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
fatti ivi operata ed alla mancata possibilità di una loro verifica in sede probatoria,
attraverso l’espletamento delle ulteriori attività d’indagine al riguardo sollecitate su
circostanze rilevanti ai fini della valutazione della vicenda storico-fattuale in esame.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non
impugnabile in sede di legittimità.
Il comma 33 dell’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha introdotto una nuova
disposizione intitolata “Nullità del provvedimento di archiviazione”, collocandola nell’art.
410-bis del codice di rito.
Tale disposizione, in vigore dal 3 agosto 2017, si occupa di disciplinare il regime delle
nullità dei provvedimenti che il Giudice emette a seguito della presentazione della
richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero ed introduce un nuovo mezzo di
impugnazione, il reclamo, affidandolo al Tribunale in composizione monocratica, nella
prospettiva di alleggerire la mole dei ricorsi pendenti presso la Corte di Cassazione
(competente a decidere sulle impugnazioni delle ordinanze di archiviazione prima che
venisse abrogato il sesto comma dell’art. 409 cod. proc. pen.).
L’ordinanza di archiviazione è nulla nei soli casi indicati dal quinto comma dell’art.
127 cod. proc. pen., che a sua volta disciplina la nullità del rito camerale: qualora non sia
stato notificato alle parti, con almeno dieci giorni di anticipo, il provvedimento di
fissazione dell’udienza camerale (comma 1 dell’art. 127); non siano state ascoltate le
parti se sono comparse o hanno chiesto di essere sentite (comma 3 dell’art. 127); non si
sia tenuto conto di un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che abbia
chiesto di essere sentito personalmente (comma 4).
Nei menzionati casi di nullità del decreto e dell’ordinanza di archiviazione
l’interessato può proporre, secondo quanto dispone il terzo comma dell’art. 410-bis cit.,
solo il mezzo del reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica entro quindici
giorni dalla conoscenza del provvedimento.
Viene quindi esclusa la ricorribilità dell’atto dinanzi a questa Suprema Corte,
attraverso l’introduzione di una nuova e diversa forma di impugnazione affidata alla
competenza di un giudice di merito, rappresentando il ricorso per cassazione – come
chiarito nella Relazione illustrativa del D.D.L. n. 2798: «un mezzo eccessivo rispetto alla
funzione connessa all’esame di vizi che attengono alla mera violazione del contraddittorio
camerale in sede di procedimento di archiviazione».
della motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento alla ricostruzione dei
Deve altresì rilevarsi che il ricorso sarebbe stato inammissibile anche nel vigore della
precedente disposizione di cui all’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., in quanto proposto
contro una ordinanza di archiviazione per motivi di merito, come tali non suscettibili di
impugnazione in questa Sede (Sez. U, n. 24 del 09/06/1995, Bianchi, Rv. 201381).
Invero, poiché l’ordinanza di archiviazione era impugnabile, nel previgente quadro
normativo, entro i rigorosi limiti fissati dall’art. 409, comma 6, cod. proc. pen. – che, nel
fare espresso e tassativo richiamo ai casi previsti dall’art. 127, comma 5, dello stesso
codice, legittimava il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui non fossero state
rispettate le regole sull’intervento delle parti in camera di consiglio – sarebbe stato
attinenti alla valutazione di non fondatezza della notizia di reato (Sez. 6, n. 5144 del
16/12/1997, dep. 1998, Sofri, Rv. 210060).
4. All’inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata
causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura di euro 4.000
(quattromila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 07/05/2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Gaetano De Amicis
Giacomb Paolo0
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dichiarato comunque inammissibile il ricorso con il quale fossero state proposte censure