Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22331 del 04/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22331 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
David Christian, nato a Grado il 13/08/1969

avverso la ordinanza del 18/01/2018 del Tribunale di Venezia

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO

1. Christian David ricorre per l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe
indicata con la quale il Tribunale di Venezia, adito con appello cautelare,
rigettava la sua richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare
domiciliare applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo
Tribunale per il reato di corruzione.
Nel ricorso deduce i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
disp. att. cod. proc. pen.: vizio di motivazione in relazione al ritenuto pericolo di
recidiva specifica.

Data Udienza: 04/05/2018

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente ha fatto pervenire in
cancelleria in data 2 maggio 2018 dichiarazione di rinuncia, personalmente
sottoscritta.

2. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle
cause indicate dall’art. 591 cod. proc. pen. (tra le quali vi è anche la rinuncia
all’impugnazione) consegue anche la condanna in favore della cassa delle
ammende, in quanto l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di
inammissibilità, né vi sono ragioni logiche idonee a giustificare una differenza di
trattamento tra le ipotesi previste dall’art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e
quelle contemplate dall’art. 591 cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 3, n. 5185 del
18/12/2014, dep. 2015, Comune Di Modena, Rv. 262478).
Tale somma può essere determinata in via equitativa in duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 04/05/2018.

Il Consiglierfè estensore
Ersilia ctFvanese

Il Presidente
Stefano Mogini
t

proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

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