Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22330 del 04/05/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22330 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Derasmo Raffaele, n. Siracusa 7.9.1962
avverso l’ordinanza n. 426/2017 Tribunale Riesame di Roma del 16/01/2018

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed i provvedimenti decisori impugnati;

Data Udienza: 04/05/2018

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
R. Aniello, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla
somma di C 273.824,50;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Paolo Galdieri, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

a

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato
per la terza volta il decreto di sequestro preventivo a suo tempo emesso dal GIP
del Tribunale di Roma avente ad oggetto beni mobili, immobili e conti correnti
intestati a Derasmo Raffaele fino all’importo complessivo di C 362.046,02,
imputati in parte (C 88.221,52) a titolo di profitto dei reati di induzione indebita
a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen. capi da A ad H dell’imputazione) e per il residuo (C 273.824,50) in previsione della confisca allargata di cui
al’art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 (oggi art. 240-bis cod. pen.) in relazione ai

capo I) per i quali pende attualmente giudizio in fase dibattimentale.
Come anticipato, la pronuncia consegue a duplice pronuncia di annullamento
con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, il primo con sentenza n. 32761/16
del 16/07/2016 emessa da questa Sezione Sesta e il secondo con sentenza n.
14806/2017 del 21/03/2017 emessa dalla Sezione Seconda, la quale pur riconoscendo al Tribunale di avere assolto al dictum della precedente decisione con
lo specificare quale fosse il tipo di vincolo imposto sull’una e sull’altra frazione
della complessiva somma sequestrata, riteneva inevaso l’obbligo di verificare
tempi e modi di formazione della provvista oggetto di sequestro ex art. 12-sexies
I. n. 356 del 1992 nonché quello di valutare la compatibilità dei redditi a disposizione dell’indagato (oggi imputato), la cui misura era stata solo ipotizzata, non
essendosi indicati gli importi da lui percepiti a vario titolo (tra cui emolumenti,
missioni, incarichi) né l’eventuale sussistenza e relativo ammontare di stipendi
nella titolarità di altri componenti del nucleo familiare o le complessive capacità
economiche di quest’ultimo.
A tal fine, il Tribunale ha ritenuto di valorizzare due elementi sintomatici della
disponibilità da parte dell’imputato di redditi ulteriori rispetto a quelli lecitamente
percepiti, sostenendo inoltre che quanto allo stipendio ed agli emolumenti percepiti dal ricorrente, che riveste il grado di Capitano di Fregata della Marina
Militare, essi possono ritenersi acquisiti e notori.

predetti reati nonché a quello di truffa militare (art. 234 cod. pen. mil . pace,

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato che ne deduce la nullità, allegando in primo luogo la violazione
dell’art. 623 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. per avere il Tribunale del tutto
omesso di verificare tempi e modi di formazione della provvista di denaro oggetto di sequestro ai sensi dell’art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 nonché di valutare la compatibilità dei redditi complessivamente a disposizione del Derasnno nel
periodo correlato alla consumazione dei reati (anni 2012 – 2013).
Si sostiene, infatti, che a dispetto delle precedenti pronunce di annullamento, il
Tribunale di Roma non ha fatto altro che riprodurre la medesima apodittica affer-

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e

nnazione della sproporzione tra redditi e disponibilità economiche dell’imputato,
non avendo proceduto ad alcun accertamento concreto sulla capacità economica
e reddituale del suo nucleo familiare, valorizzando invece due situazioni (lo
avvenuto prelievo dai propri conti correnti di una certa somma di denaro nello
arco di quattro mesi al fine di soddisfare alle normali esigenze di vita e il rinvenimento in suo possesso della somma di C 6.600,00 in contanti) già considerate
ed apprezzate dalle pronunce di annullamento ma ritenute insufficienti a fornire
dimostrazione del requisito della sproporzione.

319-quater e 322-ter

cod. pen. e 12-sexies I. n. 356 del 1992, sostenendosi che con la pronuncia impugnata il Tribunale di Roma ha praticamente disposto l’applicazione del sequestro finalizzato a confisca allargata per un reato (l’art. 234 cod. pen. mil .
pace) non compreso nel novero di quelli per cui la misura risulta applicabile,
laddove per le condotte di cui all’art. 319-quater cod. pen. (capi da A ad H) il
prezzo dell’induzione è stato esattamente computato nell’ammontare di C
88.221,52 corrispondente all’oggetto del sequestro disposto in via diretta o per
equivalente ai sensi dell’art. 322-ter cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Il Collegio rileva che il Tribunale di Roma ha in effetti omesso del tutto di
procedere ad una valutazione specifica dei tempi e delle modalità di formazione
della provvista di C 273.824,50 oggetto di sequestro preventivo finalizzato a
confisca ex art. 12-sexies I. n. 356 del 1992, operazione demandatagli dalla
seconda pronuncia di annullamento con rinvio prima ricordata; in tal modo ha
espressamente violato il disposto dell’art. 627, comma 3 cod. proc. pen. in relazione all’obbligo di individuare e valutare il profilo della sproporzione tra redditi
leciti ed impieghi economici costituente il proprium del provvedimento ablatorio
di cui all’art. 12-sexies I. n. 356 del 1992.
E’ stato, inoltre, omesso ogni concreto accertamento circa la compatibilità dei
redditi complessivamente a disposizione dell’imputato e del suo nucleo familiare,
che avrebbe dovuto necessariamente passare attraverso un’analitica individuazione delle fonti di reddito lecite.
Sostenere, infatti, che gli emolumenti percepiti dal ricorrente, non quantificati
nell’esatto importo, possono ritenersi acquisiti e notori significa semplicemente

3

Si deduce, inoltre, violazione del cbn. disp. degli artt.

sottrarsi all’onere di verifica imposto dalla citata pronuncia di annullamento; a
maggior ragion ciò vale per le fonti di reddito lecite a disposizione degli altri
componenti del nucleo familiare, che a tutt’oggi risultano sconosciute.

3. L’assenza totale di ogni indicazione relativa a tali elementi indefettibili della
decisione suggerisce, infine, che gli stessi non siano concretamente disponibili
talché appare superfluo demandare al Tribunale ulteriori approfondimenti valutativi con la conseguente necessità di annullare senza rinvio l’ordinanza impu-

12-sexies I. n. 356

del 1992 e di adottare i correlati provvedimenti.

P. Q. M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro disposto
ai sensi dell’art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 e ordina la restituzione della corrispondente somma all’avente diritto.

Così deciso, 04/05/2018

Il consigliere e te sore
Orl

V

i

gnata limitatamente al sequestro disposto ai sensi dell’art.

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