Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22328 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22328 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bartolini Stefano, nato il 25/05/1960 a Bologna
nei confronti di
Machì Mariano, nato il 20/08/1963 a Palermo
Maenza Vincenzo, nato il 18/12/1964 a Paternò
Anello Alberto, nato il 09/03/1985 a Palermo

avverso il decreto del 01/08/2017 del G.I.P. del Tribunale di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto dell’1/8/2017 il G.I.P. del Tribunale di Brescia ha disposto
l’archiviazione di procedimento a carico di Machi Mariano, Maenza Vincenzo e

Data Udienza: 24/04/2018

I

Anello Roberto per i reati di cui agli artt. 371-bis e 372 cod. pen., dichiarando
inammissibile l’opposizione presentata da Bartolini Stefano.

2. Ha presentato ricorso il Bartolini tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in quanto il
provvedimento impugnato contiene valutazioni anticipatrici della idoneità delle
nuove prove indicate e contenute nell’atto di opposizione, ciò che non può dirsi
consentito in sede di archiviazione «de plano».

illegittimamente è stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione, a fronte
delle nuove indagini in essa indicate, che si incentrano su una pluralità di dati
probatori idonei a dimostrare la colpevolezza degli indagati.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione per motivazione
apparente, in quanto il provvedimento impugnato si fonda su un illegittimo
giudizio prognostico in merito alla proposta di temi di indagine ritenuti estranei al
fondamento della richiesta di archiviazione e il cui esperimento risulterebbe
superfluo.
2.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in quanto
contraddittoriamente si afferma che è inammissibile la proposta di temi di
indagine estranei al fondamento della richiesta di archiviazione e nel contempo si
adduce che deve valutarsi la pertinenza e rilevanza degli elementi di prova su cui
l’opposizione si fonda, senza effettuare alcun giudizio prognostico.
2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla
mancata valutazione di ammissibilità dell’opposizione, tale da giustificare il rito
camerale, conseguente ad indebita valutazione prognostica da cui è derivata la
violazione del contraddittorio.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per
il rigetto del ricorso.

4. Nell’interesse di Machi Mariano è stata depositata memoria difensiva a
firma del difensore, con cui si deduce l’inammissibilità del ricorso, conseguente al
difetto in capo al ricorrente della qualità di persona offesa, e si segnala,
partitamente, l’inammissibilità del primo, del secondo e del quinto motivo per
difetto di indicazione di capi e punti del provvedimento impugnato, nonché
l’inammissibilità dei motivi per manifesta infondatezza.

2

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto

o

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve al riguardo osservarsi che il ricorrente non riveste la qualità di
persona offesa, in quanto il procedimento aveva ad oggetto i reati di cui agli artt.

371-bis e 372 cod. pen., rispetto ai quale è persona offesa è lo Stato, portatore
dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia (Cass.

22/11/2012, De Sabato, rv. 254581), con la conseguenza che il ricorrente,
quand’anche denunciante, non avrebbe potuto considerarsi legittimato
all’opposizione e a contraddire in merito (Cass. Sez. 6, n. 45137 del 4/11/2015,
Cunsolo, rv. 265361; Cass. Sez. 6, n. 25807 del 16/6/2009, Raponi, rv.
245193).

3. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa
dell’inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 24/4/2018

Il Consigliere estensore
MassirTro Ricciarplli
1,

Il Presidente
Stefano Mogini

Sez. 6, n. 8996 del 26/2/2015, Napoleone, rv. 262460; Cass. Sez. 6, n. 9085 del

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