Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22328 del 16/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22328 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALPON PATRIZIO nato il 13/03/1962 a ANGUILLARA VENETA
avverso la sentenza del 15/05/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
Data Udienza: 16/05/2016
RITENUTO IN FATTO E IN
DiRrno
La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 15/05/2015, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di VERONA, in data 20/05/2014, nei confronti di
PALPON PATRIZIO confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 648 CP, riducendo la
pena.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con
riferimento al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile.
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le
esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133
cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una
nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o
di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò
che – nel caso di specie – non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla
quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è
necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: ‘pena congrua’, ‘pena equa’ o ‘congruo aumento’, come pure il richiamo alla
gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
245596)
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2016
circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la