Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22327 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22327 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ORSINI EMIDIO nato il 17/01/1950 a ASCOLI PICENO parte offesa nel
procedimento
c/
GIUSTI ANNALISA nato il 04/02/1977 a L’AQUILA

avverso il decreto del 14/11/2016 del GIP TRIBUNALE di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
lette/tent:ft:e le conclusioni del PG

V___CrdifAserie

14~ _

Data Udienza: 24/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Orsini Emidio, in qualità di persona offesa, propone personale ricorso
per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. del
Tribunale dell’Aquila con cui era stata dichiarata l’inammissibilità
dell’opposizione dal primo proposta per difetto di legittimazione in un
procedimento introdotto ex art. 323 cod. pen. nei confronti tra gli altri del

2. Con unico articolato motivo si deduce violazione di legge anche
processuale per avere il G.i.p. denegato al ricorrente legittimazione
all’opposizione nella obliterata natura plurioffensiva del reato per cui si
procedeva.
3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione con requisitoria
scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato.

4. In data 13 aprile 2018 è stata depositata memoria nell’interesse dell’
indagata a sostegno della inammissibilità dell’opposizione dichiarata dal
G.i.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è geneticamente inammissibile.

2. Per costante giurisprudenza di questa Corte, la persona offesa dal
reato, anche se costituita parte civile, non ha il diritto di proporre
personalmente ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché
per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola
dettata dall’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l’atto di
impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da
difensori iscritti nell’apposito albo (Sez. 6, n. 25516 del 04/05/2017, A., Rv.
270037; Sez. U, n. 24 del 16/12/1998, dep. 1999, Messina, Rv. 212076).

3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla
irritualità dell’impugnazione, di una somma in favore della cassa delle

giudice Giusti Annalisa.

ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa

Così deciso il 24/04/2018

Il Consigliere estensore
Laura Scalia

delle ammende.

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