Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22327 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22327 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRAGONE SALVATORE nato il 18/01/1944 a NAPOLI

avverso la sentenza del 13/11/2014 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 13/11/2014, parzialmente riformando la
sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 06/04/2009, nei confronti di BRAGONE
SALVATORE confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 633 CP, riducendo la pena
per effetto della declaratoria di estinzione per prescrizione dell’altro reato in origine ritenuto.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della
determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base
delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma
1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata sufficiente pur se
sintetica, e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata,
non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio
sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o più punti

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