Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22325 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22325 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DONATO ANTONIO nato il 02/06/1963 a CHIARAVALLE CENTRALE
BALESTRIERI MONTA nato il 30/04/1971 a TORINO

avverso l’ordinanza del 07/09/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
lette/te le conclusioni del PG L 42. C64&1/’ tt.ceaet,21A-1

UditELU-cti-fensJus

í4

Data Udienza: 24/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Gli imputati, Donato Antonio e Balestrieri Monia, propongono ricorso
in cassazione, a mezzo di difensore di fiducia, per l’annullamento
dell’ordinanza della Corte territoriale di Torino che ha dichiarato, ai sensi
dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’appello
proposto, per genericità dei motivi proposti nel ritenuto carattere di mera
clausola di stile della richiesta, nel grado perorata, del riconoscimento delle

disagiata condizione personale degli imputati e del contenimento della pena
inflitta nei minimi edittali, con minimo aumento a titolo di continuazione.

2. Con unico motivo si deduce che i motivi di appello erano stati
depositati prima della sentenza a Sezioni Unite Galtelli e che il riferimento
alle condizioni sociali e di vita degli imputati non dovesse considerarsi quale
mero stilema linguistico, ma un riferimento certo, già riconosciuto nella
sentenza d’appello.
Sarebbe poi stato generico il giudizio espresso dalla Corte territoriale sul
bilanciamento delle generiche in rapporto di mera equivalenza con le
contestate aggravanti.

3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso in quanto aspecifico.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per
difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati
e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a
fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di
specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla
specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento
impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv.
268822).
L’indicato precetto vale a definire, dando soluzione a precedente
contrasto, una questione che, dibattuta nella giurisprudenza di legittimità,
per ciò stesso è destinata a non porsi quale sopravvenienza normativa
novo impostansi all’applicazione.

ex

attenuanti generiche nella loro massima estensione, in considerazione della

2. Tanto premesso ed in applicazione del menzionato principio, dal
quale, nella sua certa persuasività, non si ha ragione di discostarsi, il ricorso
proposto dinnanzi a questa Corte è inammissibile per aspecificità non
provvedendo il proposto mezzo a dedurre puntualmente sulla motivazione
resa dalla Corte territoriale e quindi sul rilievo che le ‘condizioni di vita’,
evocate dai ricorrenti per ottenere il riconoscimento delle attenuanti
generiche in misura prevalente sulla recidiva e le altre contestate
aggravanti, integrassero una mera clausola di stile, priva dei necessari

Evidenza, questa, da valere viepiù all’interno di un più ampio quadro in
cui i giudici di appello, ineccepibilmente hanno evidenziato il carattere
contenuto del trattamento sanzionatorio applicato per i momenti della
fissazione della pena base per il reato più grave e degli aumenti per quelli
ritenuti in continuazione.

3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di una
somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare
in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro
duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/04/2018

contenuti di contrasto rispetto al decisum di primo grado.

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