Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22323 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22323 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALTIGONDO EMANUELA nato il 02/03/1975 a SASSUOLO

avverso l’ordinanza del 13/07/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
lette/gentite le conclusioni del PG

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Data Udienza: 24/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. L’imputata, Altigondo Emanuela, propone ricorso in cassazione, a
mezzo di difensore di fiducia, per l’annullamento dell’ordinanza della Corte di
appello di Bologna che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto,
per tardività.

2. L’ordinanza impugnata avrebbe malamente applicato il disposto di cui

termini previsti a pena di inammissibilità dell’appello.
La sentenza di primo grado del Tribunale di Modena era stata emessa in
data 19 ottobre 2011 con motivazione riservata di novanta giorni e poiché
l’imputata era contumace doveva essere alla stessa notificato l’estratto
contumaciale e l’avviso di deposito della sentenza.
La Corte bolognese avrebbe erroneamente ritenuto la notifica
dell’avviso di deposito avvenuto il 17 febbraio 2012 là dove la notifica
all’imputata eseguita nei termini di cui all’art 161, comma 4, cod. proc. pen.
al domicilio eletto presso il difensore, risultava eseguita soltanto in data 12
aprile 2012.
L’impugnazione depositata il 22 maggio 2012 sarebbe quindi stata
tempestiva in quanto intervenuta nel rispetto dei 45 giorni dalla motivazione
riservata (art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.).
3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, con requisitoria
scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso risultando in atti la
notifica dell’estratto contumaciale presso il domicilio per compiuta giacenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che, per diretto accesso agli atti sostenuto dalla
natura processuale del vizio dedotto, come già rilevato dal Procuratore
generale della Corte di cassazione, la notifica dell’estratto contumaciale della
sentenza rispetto alla cui ordinaria impugnazione il ricorrente insta, risulta
effettuata all’imputata in data 17 febbraio 2012, con compiuta giacenza
della raccomandata spedita al domicilio in Via S. Ambrogio, 22, Reggio
Emilia, non rinvenendosi la diversa sequenza dedotta in ricorso e che si
assume operante previa elezione di domicilio presso il difensore di fiducia.

agli artt. 585 e 591 cod. proc. pen., incorrendo in errore di computo dei

2. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla
irritualità dell’impugnazione, di una somma in favore della cassa delle
ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro duemila.

P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso il 24/04/2018

Il Consigliere estensore
Laura Scalia

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al ricorrente al pagamento

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