Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22321 del 24/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 22321 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRUSSATTO MASSIMO nato il 21/12/1967 a MANIAGO parte offesa nel
procedimento

SEMPERBONI WALTER nato il 30/08/1971 a VALBONDIONE

avverso il decreto del 26/07/2017 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;
lette/brintitie le conclusioni del PG c/4,-

Data Udienza: 24/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Brussatto Massimo, in qualità di persona offesa nel procedimento a
carico, per il reato di cui all’art. 366 cod. pen., di Semperboni Walter,
propone personale ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione
emesso dal G.i.p. del Tribunale di Bergamo di cui denuncia la nullità, per
inosservanza da parte del P.m. richiedente, dell’art. 408, comma 2, cod.

2. Il Procuratore generale della Corte di cassazione con requisitoria
scritta ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato per avere il ricorrente richiesto espressamente di essere
informato dell’eventuale archiviazione, non ricevendo avviso sul punto .

3.11 ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione (art. 591,
comma 1 lett. a), cod. proc. pen.) della persona offesa che impugna con
ricorso personale.
4. Per costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 24 del
16/12/1998, dep. 1999, Messina, Rv. 212076; Sez. 6, n. 25516 del
04/05/2017, A., Rv. 270037), la persona offesa dal reato non ha diritto di
proporre personalmente ricorso per cassazione e di sottoscrivere il relativo
atto.
5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa correlati alla
irritualità dell’impugnazione, di una somma in favore della cassa delle
ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo
determinare in euro duemila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso il 24/04/2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

proc. pen.

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