Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22321 del 16/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22321 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARFELLA GIOVANNI nato il 21/04/1964 a NAPOLI

avverso la sentenza del 21/09/2015 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 21/09/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ALESSANDRIA, in data 29/05/2014, nei
confronti di MARFELLA GIOVANNI in relazione al reato di cui ali’ art. 633 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento alla esclusione della causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p.
Il ricorso è inammissibile, poiché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (che ha compiutamente evidenziato la non
configurabilità dell’invocata causa di giustificazione per difetto dell’assoluta necessità
specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua
genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n.
5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598,
Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3,
06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

dell’occupazione e la non inevitabilià del pericolo invocato), dovendosi gli stessi considerarsi non

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