Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22320 del 16/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22320 Anno 2016
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALUMBO MAURIZIO ANTONIO nato il 24/09/1961 a GELA

avverso la sentenza del 21/11/2014 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 16/05/2016

RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRNTO

Il GIP TRIBUNALE di RAVENNA, con sentenza in data 21/11/2014, applicava nei confronti di
PALUMBO MAURIZIO ANTONIO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al
reato di cui all’ art. 629 CP
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con
riferimento al mancato proscioglimento dell’imputato ex art. 129 c.p.p.
Il ricorso è è inammissibile; è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di
patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art.
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli
di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007,
Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al
suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129
c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 16/05/2016

atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA